Concorso docente su sostegno e integrazione graduatoria (TAR Lazio n. 14414 del 28.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorsi per l’accesso ai ruoli del personale docente, qualora la questione sia nuova e gli atti di causa non consentano di decidere l’istanza cautelare, il giudice amministrativo dispone un incombente istruttorio, ordinando all’amministrazione di depositare una relazione dettagliata che prenda specifica posizione sulle censure del ricorrente. L’ordinanza istruttoria fissa una nuova camera di consiglio per il prosieguo della trattazione, senza pronunciarsi nel merito della domanda cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente, candidato al concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso di sostegno, ha impugnato il decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana che approvava la graduatoria del concorso, nonché il bando e l’allegato B al decreto ministeriale n. 205 del 2023 quali atti presupposti.

La graduatoria impugnata era stata integrata con i candidati risultati idonei per aver raggiunto o superato il punteggio minimo previsto per il superamento della prova orale, in misura non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del d.l. n. 45 del 2025. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, degli atti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio, rilevato che agli atti risultava la sola relazione dell’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, depositata in giudizio, ha ritenuto necessario acquisire anche la posizione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il Collegio ha considerato la novità della questione trattata, circostanza che rendeva opportuno un approfondimento istruttorio prima di poter decidere sull’istanza cautelare. Ha pertanto ordinato al Ministero di depositare una relazione dettagliata in ordine ai fatti di causa, con specifica presa di posizione sulle censure del ricorrente, entro il termine di 15 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza.

Il TAR ha quindi fissato per il prosieguo della trattazione dell’istanza cautelare una nuova camera di consiglio, senza pronunciarsi nel merito della domanda incidentale di sospensione.

L’ordinanza non affronta il merito delle censure, limitandosi a disporre l’incombente istruttorio come atto prodromico alla decisione cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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