Consumo di suolo integra trasformazione edilizia: piazzale e recinzione richiedono titolo (Cons. Stato n. 10080 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Integra trasformazione edilizia urbanistica, soggetta a titolo abilitativo, la realizzazione di un piazzale pavimentato in calcestruzzo di rilevante estensione, anche dove non si configuri attività edificatoria in senso stretto, perché è il consumo di suolo a costituire intervento rilevante sul piano edilizio. La recinzione realizzata con cordolo in muratura, pali e rete metallica non è mera delimitazione della proprietà riconducibile alla facoltà dell’art. 841 c.c., ma per le sue caratteristiche costruttive richiede il permesso di costruire. La pavimentazione non è qualificabile come sistemazione di spazi esterni quando supera la soglia dimensionale e non si risolve nel mero appoggio di mattonelle. La struttura accessoria non può essere considerata pertinenza quando le dimensioni non sono modeste e la destinazione è autonoma rispetto all’edificio principale.
Il Fatto
I proprietari di un immobile e la società ricorrente impugnavano l’ordinanza con cui il responsabile del settore urbanistica comunale aveva ingiunto la rimozione di un piazzale pavimentato e della relativa recinzione, oltre al ripristino dello stato dei luoghi, per assenza di titolo edilizio. Secondo i ricorrenti il piazzale rientrava tra gli interventi realizzabili liberamente ai sensi dell’art. 7, lett. g), della L.R. 15/2013, non dando luogo a trasformazione tendenzialmente irreversibile in ragione delle esigue dimensioni e dei materiali impiegati; per la recinzione invocavano l’art. 13, lett. l), della stessa legge, con applicazione della sola sanzione pecuniaria.
Il TAR Emilia Romagna respingeva il ricorso, qualificando il piazzale come costruzione in senso tecnico idonea a determinare consumo di suolo e la recinzione come corpo unico con esso. Da qui l’appello, articolato in due motivi, il secondo dei quali contestava la sanzione sul presupposto della natura pertinenziale dell’opera.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra la questione sulla qualificazione dell’intervento e ribalta l’impostazione degli appellanti. Le opere modificano significativamente la realtà urbanistica e territoriale, pur senza integrare un’attività edificatoria in senso stretto: la nozione rilevante è quindi quella di trasformazione edilizia urbanistica, non quella di costruzione.
Sul piazzale la Corte esclude la riconducibilità alla categoria della pavimentazione di spazi esterni. Pesa l’estensione dell’area, di almeno 400 mq, e la circostanza che non si è trattato del mero appoggio di mattonelle. Il ragionamento si àncora a un principio consolidato: la cementificazione del suolo e lo spianamento di un terreno per ricavarne un piazzale sono interventi edilizi, come affermato da Cons. St., Sez. V, n. 1442 del 2001 e Sez. IV, n. 5035 del 2007. È il consumo di suolo, in sé, a rendere l’opera rilevante sul piano edilizio.
La recinzione non sfugge alla stessa conclusione. Il Collegio distingue la mera delimitazione della proprietà, che resta attività libera in quanto espressione della facoltà dell’art. 841 c.c., dalla recinzione concretamente realizzata: pali e rete su cordolo in muratura, con accesso carrabile, costituiscono opera che per caratteristiche costruttive avrebbe richiesto il permesso di costruire.
Quanto alla struttura edificata in aderenza al prospetto nord, la Corte esclude la qualificazione come pertinenza. Le dimensioni non sono modeste e la destinazione risulta autonoma rispetto all’edificio principale che dovrebbe servire. Cade così il presupposto su cui poggiava la richiesta di applicazione della sola sanzione pecuniaria.
La vicinanza al corso d’acqua, invocata dagli appellanti come irrilevante, non sposta l’esito, poiché l’appello è respinto in forza della qualificazione edilizia delle opere. Segue la condanna degli appellanti alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 3.000 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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