Monetizzazione ferie non godute dei vertici militari e onere probatorio dell’amministrazione (Cons. Stato n. 1007 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di monetizzazione del congedo ordinario del personale militare, nel regime anteriore al divieto introdotto dall’art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, la spettanza del pagamento sostitutivo dipende dalla prova delle documentate esigenze di servizio che impedirono la fruizione e non dalla presentazione di una domanda di ferie respinta. La domanda e il suo rigetto costituiscono solo uno dei mezzi di prova, non un presupposto sostanziale: richiederli come necessari integra un inutile formalismo, segnatamente quando le esigenze sono attestate dall’organo sovraordinato in via funzionale, ai sensi dell’art. 133 d.lgs. n. 66 del 2010. Il recupero delle somme già corrisposte, fondato su una diversa valutazione della documentazione, configura un annullamento d’ufficio e richiede specifica motivazione. L’onere di provare la mancanza dei presupposti, anche secondo la giurisprudenza sulla ripetizione di indebito, grava sull’amministrazione.
Il Fatto
Due ammiragli ispettori, già Comandanti generali del Corpo delle Capitanerie di Porto, avevano ottenuto dall’amministrazione il pagamento del congedo ordinario non fruito per motivi di servizio al momento del congedo, rispettivamente di 53 e 44 giorni. Le somme, pari a 12.375 e 8.761,76 euro, erano state liquidate sulla base delle attestazioni del Capo di Stato Maggiore della Marina, che confermavano l’impossibilità di assentarsi per gli impegni istituzionali e di rappresentanza connessi all’incarico apicale.
Un’ispezione amministrativo-contabile del Ministero della Difesa aveva poi rilevato che i motivi di servizio non erano sufficientemente documentati, perché mancava un’istanza di ferie appositamente respinta. La Direzione di Commissariato della Marina dispose quindi il recupero delle somme. Il TAR Lazio respinse il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendo non provate le esigenze di servizio e doveroso il recupero quale ripetizione di indebito. Gli ufficiali hanno proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato muove dalla disciplina applicabile ratione temporis. Entrambi gli ufficiali erano cessati dal servizio prima dell’entrata in vigore del divieto di monetizzazione del 2012, per cui la fattispecie resta regolata dall’art. 11 d.P.R. n. 255 del 1999 e dall’art. 14, comma 14, d.P.R. n. 395 del 1995, che subordina il pagamento sostitutivo alle documentate esigenze di servizio.
Su questo presupposto la Sezione corregge l’impostazione del giudice di primo grado. La domanda di ferie presentata e respinta non è condizione di spettanza del beneficio, ma solo un possibile strumento probatorio. Sul punto richiama il proprio orientamento (Cons. Stato n. 1490 del 2020, n. 2349 del 2022, n. 4133 del 2022, n. 1480 del 2024) e la giurisprudenza unionale (Corte giustizia UE, C-218/22), valorizzando la Corte cost. n. 95 del 2016: il diritto alle ferie non si estingue quando il mancato godimento dipende da causa non imputabile al lavoratore.
Nel caso concreto l’attestazione del Capo di Stato Maggiore della Marina era pienamente idonea. Il Comandante generale dipende funzionalmente da tale organo per gli aspetti tecnico-militari del Corpo, che è quindi il soggetto in grado di comprovare le esigenze. Pretendere una formale domanda destinata al rigetto avrebbe costituito, per il vertice del Corpo, un inutile aggravio procedimentale. Anche il mero visto apposto su una domanda equivale ad autorizzazione. Gli impegni risultavano peraltro dalla rubrica giornaliera, già nella disponibilità dell’amministrazione.
Quanto agli atti di recupero, la Sezione rileva un difetto di motivazione. La Direzione non ha contestato l’esistenza delle esigenze, ma solo la loro documentazione, basandosi su un generico riferimento all’ispezione. Poiché il recupero si fonda su una diversa valutazione dei presupposti documentali, esso integra un annullamento d’ufficio e richiedeva una specifica motivazione, considerato anche il tempo trascorso. La mancanza documentale avrebbe semmai giustificato una richiesta di integrazione, non il recupero.
L’appello è pertanto accolto e, in riforma della sentenza, il ricorso di primo grado è accolto con annullamento degli atti impugnati. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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