Sei scatti TFS anche in quiescenza a domanda per le forze di polizia: termine non perentorio, prescrizione dal pagamento (TAR Valle d’Aosta n. 48 del 22.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia, l’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990, attribuisce il beneficio dei sei scatti stipendiali anche a chi cessi dal servizio a domanda, purché abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile. L’eventuale mancato rispetto del termine del 30 giugno per la presentazione dell’istanza non determina alcuna decadenza, difettando una chiara previsione normativa in tal senso. Il diritto alla buonuscita si prescrive in cinque anni decorrenti non dalla cessazione dal servizio, ma dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, per la natura interruttiva del riconoscimento del debito.

Il Fatto

Due ex agenti della Polizia di Stato, collocati in quiescenza a domanda dopo aver maturato i requisiti di età e anzianità contributiva, ricevevano dall’INPS il prospetto di liquidazione dell’indennità di buonuscita. Nel computo del TFS l’Istituto non includeva i sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del decreto-legge n. 387/1987, riconosciuti invece al personale cessato per limiti di età, inabilità o decesso. I ricorrenti, ritenendo di avere diritto al beneficio, agivano in giudizio per ottenere la rideterminazione della base di calcolo, oltre interessi legali.

La Motivazione della Corte

Il TAR Valle d’Aosta accoglie il ricorso, superando le eccezioni preliminari sollevate dall’INPS. Quanto alla presunta decadenza per la presentazione tardiva della domanda di quiescenza, il Collegio esclude che il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 dell’art. 6-bis abbia natura perentoria, non essendovi norme espresse che ne stabiliscano il carattere decadenziale; la sua funzione è infatti solo quella di regolare la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. Una diversa lettura determinerebbe un’irragionevole disparità di trattamento.

Sulla prescrizione quinquennale del diritto alla buonuscita, la sentenza aderisce all’orientamento secondo cui il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, e non dalla cessazione dal servizio. Il pagamento rateale delle somme costituisce un riconoscimento tacito del debito, con effetto interruttivo ai sensi dell’art. 2944 cod. civ..

Nel merito, il Tribunale condivide il consolidato indirizzo giurisprudenziale, espresso dal Consiglio di Stato, sez. II, 15 maggio 2023, n. 4844, che riconosce l’estensione del beneficio a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, anche a ordinamento militare, e anche in caso di cessazione a domanda. L’art. 4 del decreto legislativo n. 165/1997 riguarda infatti i soli fini pensionistici e non il trattamento di fine servizio, la cui disciplina resta ancorata all’art. 6-bis. L’accoglimento comporta la condanna dell’INPS alla rideterminazione della buonuscita con interessi legali e alla rifusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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