Revoca della patente per abuso alcolico e necessità di nuova verifica sanitaria (TAR Sardegna n. 51 del 18.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, sussiste il fumus boni iuris del ricorso avverso il provvedimento di revoca della patente di guida quando l’Amministrazione abbia adottato il provvedimento interdittivo senza sottoporre l’interessato ad alcuna verifica sul suo attuale stato di salute, pur in presenza di elementi documentali che depongano per l’avvenuto superamento della precedente tendenza all’abuso di sostanze alcoliche. In tal caso, l’accoglimento dell’istanza cautelare è funzionale a consentire all’Amministrazione di riesaminare la richiesta dell’interessato alla luce degli approfondimenti medici. La sospensione dell’efficacia degli atti impugnati consegue all’accertamento del pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla revoca del titolo di guida.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di patente di guida di categoria B, impugnava il certificato della Commissione Medica Locale che aveva emesso giudizio di “non idoneità” alla guida, nonché il conseguente provvedimento di revoca della patente adottato dalla Motorizzazione Civile. Tali provvedimenti trovavano fondamento in una precedente tendenza all’abuso di sostanze alcoliche, già oggetto di precedenti provvedimenti interdittivi. Il ricorrente chiedeva l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, degli atti impugnati, deducendo che non era stato sottoposto ad alcuna verifica sul suo attuale stato di salute.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna, sezione Prima, ha ritenuto che, al primo esame proprio della fase cautelare, la domanda proposta in ricorso fosse assistita da fumus boni iuris.
Il Collegio ha osservato che il provvedimento impugnato era stato adottato senza che l’interessato fosse stato sottoposto, da parte della competente Commissione, ad alcuna verifica sul suo attuale stato di salute. Tale carenza istruttoria risultava tanto più rilevante in presenza di elementi documentali che parrebbero deporre nel senso che il soggetto avesse, quantomeno, “affrontato” la precedente tendenza all’abuso di sostanze alcoliche, la quale era stata alla base dei precedenti provvedimenti interdittivi.
La sussistenza del requisito del fumus boni iuris è stata pertanto ancorata alla mancata rivalutazione delle condizioni di salute dell’interessato al momento dell’adozione del provvedimento, nonostante l’emersione di elementi favorevoli al superamento della causa che aveva giustificato la revoca.
In ragione di ciò, il Tribunale ha ritenuto che la domanda cautelare dovesse essere accolta, affinché l’Amministrazione potesse riesaminare la richiesta dell’interessato alla luce degli approfondimenti medici sopra indicati. La conseguente sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, la fissazione dell’udienza pubblica per l’esame della causa nel merito e la compensazione delle spese della fase cautelare hanno completato il dispositivo dell’ordinanza.
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Nota della Redazione
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