Impianto industriale pertinenziale alla cava e decadenza automatica del titolo edilizio (Cons. Stato n. 10092 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il titolo edilizio che autorizza l’installazione di un impianto industriale funzionalizzato all’attività estrattiva ha natura pertinenziale e temporalmente delimitata: esso trova la propria causa concreta nell’esercizio della cava e si caduca automaticamente con la cessazione dell’estrazione, senza necessità di un previo annullamento in autotutela. Venuta meno la deroga alla zonizzazione agricola, i manufatti restano privi di titolo abilitativo e il loro mantenimento integra un illecito edilizio permanente. L’ordine di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001 è atto dovuto e, avendo carattere reale, si rivolge anche al proprietario non responsabile dell’abuso. Il subentro nel titolo estrattivo è soggetto ai termini perentori e alla decadenza previsti dall’art. 18 l. reg. Lazio n. 17/2004.
Il Fatto
La società appellante ha acquistato nel 2021 un complesso immobiliare sul quale insisteva un impianto di produzione di conglomerato bituminoso, installato nel 1993 in forza di un’autorizzazione rilasciata a un diverso soggetto e qualificata come pertinenza dell’attività estrattiva di cava. Il Comune ha adottato un’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi e, con separato provvedimento, ha intimato per il tramite del SUAP la cessazione immediata dell’attività produttiva.
La società ha impugnato i due provvedimenti davanti al TAR Lazio, che ha respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso. Proposto appello con sei motivi, la Sezione ha accolto l’istanza cautelare e, all’esito dell’udienza pubblica, ha confermato il rigetto nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il nucleo della controversia: la società sosteneva che l’autorizzazione del 1993, mai annullata, legittimasse in via permanente il mantenimento dell’impianto, anche a fini di recupero ambientale della cava. La Sezione ritiene dirimente che la destinazione industriale estrattiva fosse limitata all’esaurimento delle cave autorizzate e che il terreno dovesse tornare agricolo alla conclusione dell’estrazione. Poiché l’attività estrattiva è cessata, ogni censura sul punto diviene irrilevante.
La Corte precisa che il mantenimento dell’impianto non può fondarsi su ragioni di recupero ambientale, perché l’appellante non è autorizzata ad alcuna attività di recupero e l’impianto non è abilitato al trattamento dei rifiuti da cantieri. Nell’autorizzazione al piano di recupero del 2014 era previsto l’obbligo di rimuovere l’impianto contestualmente all’avvio delle attività di recupero. Quanto all’art. 18 l. reg. Lazio n. 17/2004, la società ha acquistato il complesso senza presentare nei termini la domanda di subentro, decadendo dalla possibilità di divenire titolare dell’autorizzazione.
Sul secondo motivo, la Sezione esclude che l’art. 31 d.P.R. n. 380/2001 introduca un regime isolato rispetto alle altre misure contro gli abusi edilizi. Le disposizioni formano un sistema unitario e gli istituti meno impattanti, come la fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 38, hanno carattere eccezionale: la loro inapplicabilità conduce al principio generale della necessaria demolizione del manufatto abusivo. Il titolo edilizio era temporalmente delimitato dalla vita dell’attività estrattiva e il suo venir meno lo ha caducato, a maggior ragione trattandosi di deroga alla zonizzazione agricola.
Sulla legittimazione passiva, la Corte richiama l’adunanza plenaria n. 9 del 2017 e l’adunanza plenaria n. 16 del 2023: l’ordine di demolizione ha carattere reale e segue l’immobile nei successivi trasferimenti, così legittimando l’individuazione del proprietario attuale. Quanto all’asserita incompetenza del SUAP, la norma attributiva si rinviene nell’art. 2, comma 1, d.P.R. n. 160/2010, che configura lo sportello come unico soggetto di riferimento per i procedimenti sulle attività produttive. La situazione di pericolo per l’igiene discende automaticamente dall’assenza delle prescritte autorizzazioni ambientali.
L’appello è quindi respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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