Legittimo affidamento e metodo forfettario nella rendicontazione degli aiuti Covid (Cons. Stato n. 10091 del 16.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il principio di tutela del legittimo affidamento, quale regola comportamentale iscritta nel canone di buona fede e positivizzata dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, impone alla pubblica amministrazione di non disconoscere l’aspettativa ingenerata nel privato da un atto o da un comportamento concludente dell’organo competente, protrattosi per un arco temporale significativo. Nel procedimento di concessione di aiuti economici, la pubblica amministrazione che per mesi concordi con il beneficiario un metodo di rendicontazione forfettario dei costi fissi non coperti e poi lo abbandoni, imponendo una documentazione contabile analitica per ciascun consorziato, lede l’affidamento incolpevole e incorre in eccesso di potere per contraddittorietà e sviamento. La scelta del criterio di rendicontazione, pur rientrando nell’ampia discrezionalità amministrativa, deve superare il vaglio di proporzionalità e ragionevolezza commisurato alla natura e alle dimensioni delle imprese destinatarie. Il quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato è neutro rispetto alla scelta tra metodo analitico e metodo forfettario.
Il Fatto
La Provincia autonoma di Bolzano, con legge provinciale n. 9/2020, aveva previsto indennità a favore dei gestori dei servizi di trasporto scolastico e di accompagnamento di alunni con disabilità, sospesi durante l’emergenza pandemica. I criteri di dettaglio venivano approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 175/2021.
Un consorzio di autonoleggiatori, comprendente oltre duecento piccole e piccolissime imprese, presentava domanda di contributo per i costi fissi non coperti. La Provincia, dopo aver richiesto integrazioni documentali, rigettava l’istanza con decreto dirigenziale n. 9501/2021, per la mancata produzione dei conti economici analitici dei singoli consorziati. Il T.R.G.A. di Bolzano respingeva il ricorso. Il consorzio appellava deducendo omessa pronuncia, disparità di trattamento e questione di costituzionalità della norma provinciale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello fondato, individuando il nodo decisivo nella neutralità tanto del quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato quanto della normativa provinciale rispetto alla scelta tra criteri analitici e criteri forfettari. Il punto 3.12 della Comunicazione della Commissione ammette espressamente la concessione degli aiuti sulla base di perdite previste, con determinazione successiva dell’importo sulla base di conti certificati o, con adeguata giustificazione, di conti fiscali.
La Corte valorizza il comportamento tenuto dalla Provincia nel corso del procedimento: per oltre sei mesi l’amministrazione aveva ricercato con il consorzio una stima condivisa dei costi, mediante tabelle elaborate congiuntamente e corrispondenza che confermava la sufficienza di un’autodichiarazione. In seguito, con la delibera sui criteri, la Provincia optava per una scelta del tutto diversa, richiedendo i conti economici dettagliati di ciascuna consorziata e annullando così il lavoro pregresso.
Richiamando il principio secondo cui la situazione di vantaggio assicurata da un atto specifico non può essere rimossa se non per stretto interesse pubblico, il Collegio precisa che l’affidamento è legittimo in presenza di un requisito oggettivo e di un requisito soggettivo di buona fede non colposa. Nel caso concreto ravvisa un affidamento incolpevole, aggravato dalla circostanza che i consorziati, avendo la Provincia escluso altre domande, avevano perso ogni possibilità di accedere ad ulteriori contributi per PMI.
Il Collegio censura inoltre l’intrinseca contraddittorietà della regola contributiva, che ammetteva la forfetizzazione nelle entrate mancanti ma non nei costi, e rileva la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza: la documentazione analitica era irragionevole rispetto a imprenditori individuali privi di obblighi di bilancio e ostava alla speditezza della misura. L’appello è quindi accolto, con annullamento del diniego e obbligo di rideterminazione.
Nota della Redazione
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