Inammissibile l’accesso se l’istanza è presentata da soggetto diverso dall’interessato (TAR Calabria n. 690 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, l’istanza inoltrata da un soggetto diverso dall’interessato, senza sottoscrizione congiunta di quest’ultimo né allegazione di delega o procura, è nulla, poiché l’amministrazione non è posta in condizione di riscontrare la sussistenza dell’interesse all’accesso. Spetta al richiedente dimostrare il proprio potere rappresentativo, non essendo sufficiente la mera allegazione del documento di identità del rappresentato. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il silenzio rigetto, proposto da soggetto diverso da colui che ha presentato l’istanza di accesso. È escluso ogni soccorso istruttorio.
Il Fatto
La proprietaria di un fabbricato in territorio comunale, che aveva trasferito con atto di donazione una porzione dell’immobile al figlio, incaricava un professionista di presentare al Comune un’istanza di accesso ex art. 22 e ss. legge n. 241/1990. L’istanza, protocollata il 5 giugno 2025, chiedeva copia integrale degli elaborati progettuali e della documentazione contenuta nella busta di condono relativa a una sanatoria edilizia, al fine di verificare se la stessa avesse interessato l’immobile nella sua intera consistenza.
Decorso il termine senza riscontro, la proprietaria impugnava il tacito diniego e chiedeva la condanna dell’amministrazione all’esibizione e al rilascio delle copie. Il Comune, regolarmente evocato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato d’ufficio un profilo di inammissibilità, segnalato alle parti prima della decisione: l’istanza di accesso era stata presentata da un soggetto diverso dall’interessata, senza sottoscrizione congiunta di quest’ultima.
Secondo la giurisprudenza richiamata, quando la richiesta documentale proviene da un soggetto diverso dall’interessato, spetta al richiedente provare il proprio potere rappresentativo, allegando copia della delega o della procura. In difetto, la richiesta è nulla. Non assume rilievo, in senso contrario, la sola allegazione del documento di identità del rappresentato.
Nel caso concreto, il professionista aveva dichiarato di agire “nella qualità di professionista incaricato”, senza allegare il mandato. L’amministrazione non è stata quindi posta in condizione di verificare la sussistenza dell’interesse all’accesso, che deve provenire dal diretto interessato o da chi possa spenderne il nome.
La nullità dell’istanza travolge il ricorso avverso il silenzio rigetto, proposto da soggetto diverso da quello che ha presentato la richiesta di accesso. Il Tribunale ha richiamato sul punto TAR Lazio Roma sez. V n. 18777 del 2023, TAR Napoli sez. VI n. 739 del 2022 e n. 4568 del 2020, TAR Abruzzo L’Aquila n. 525 del 2021, TAR Lombardia Milano sez. II n. 609 del 2021, che esclude ogni possibilità di soccorso istruttorio, nonché Cons. Stato sez. IV n. 317 del 2016 e sez. V n. 4830 del 2019.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della mancata costituzione del Comune.
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Nota della Redazione
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