Accesso agli atti: accoglimento tardivo e cessata materia del contendere nel giudizio amministrativo (TAR Abruzzo n. 184 del 26.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo, la sopravvenuta adozione, da parte dell’Amministrazione, del provvedimento richiesto determina la cessata materia del contendere, con conseguente dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Tale declaratoria non esime il giudice dal pronunciare sulle spese di lite, atteso che l’accoglimento tardivo dell’istanza di accesso, intervenuto solo nelle more del giudizio, deve essere valutato ai fini della regolazione delle spese medesime.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un’istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente nei confronti della Regione Abruzzo. L’Amministrazione, con un primo provvedimento, aveva accolto solo in parte l’istanza, omettendo di fornire l’integrale documentazione richiesta. Avverso tale provvedimento di accoglimento parziale, il ricorrente proponeva ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo, chiedendo l’annullamento dell’atto e, conseguentemente, la piena ostensione degli atti. Nel corso del giudizio, l’Amministrazione regionale provvedeva a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente, adottando un nuovo provvedimento che superava le contestazioni originarie.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione regionale aveva soddisfatto la pretesa del ricorrente. La produzione della documentazione integrale richiesta ha determinato il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso, configurandosi così l’ipotesi della cessata materia del contendere. In tali evenienze, il giudice è chiamato a dichiarare il ricorso improcedibile, non essendovi più alcuna utilità concreta derivante da una pronuncia di merito.
Tuttavia, come correttamente evidenziato dal Tribunale, la sola declaratoria di improcedibilità non è sufficiente a regolare compiutamente le sorti del giudizio. L’accoglimento tardivo dell’istanza di accesso, intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso, non può essere considerato un evento neutro sul piano delle spese processuali. La condotta dell’Amministrazione, che ha soddisfatto la pretesa solo a fronte dell’iniziativa giudiziaria del ricorrente, rende infatti equo porre le spese di lite a suo carico.
Su tali basi, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, condannando altresì la Regione Abruzzo al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in misura forfettaria. La decisione sottolinea come la definizione del giudizio per ragioni sopravvenute non elida l’obbligo di valutare la soccombenza virtuale, ancorata alla tardività dell’azione amministrativa di accoglimento.
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Nota della Redazione
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