Inappellabilità delle ordinanze ordinatorie del giudice dell’ottemperanza e limiti dimensionali dell’atto (Cons. Stato n. 10092 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: solo quelli decisori, aventi attitudine al giudicato, sono impugnabili ai sensi dell’art. 114, comma 8, cod. proc. amm.; le ordinanze ordinatorie o istruttorie, prive di immediata portata lesiva, non lo sono. Le stesse, non avendo natura decisoria, non devono pronunciarsi sulle spese, poiché l’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e l’art. 91 cod. proc. civ. riservano il regolamento delle spese ai provvedimenti che chiudono il processo. Il superamento dei limiti dimensionali degli atti processuali giustifica l’applicazione della sanzione dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm., commisurata al contributo unificato in astratto dovuto, anche quando la parte sia esente dal contributo medesimo. Il difetto di ius postulandi del difensore non iscritto all’albo dei cassazionisti impone l’estromissione e la trasmissione degli atti agli organi disciplinari e penali.

Il Fatto

La vicenda origina da un giudizio di ottemperanza instaurato davanti al TAR Lazio per l’esecuzione di una pronuncia del giudice civile che aveva condannato l’Amministrazione al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo ex legge n. 89/2001. Dopo la sentenza che ordinava l’esecuzione, la parte lamentava la perdurante inesecuzione e presentava un’istanza qualificata come “reclamo”.

Con ordinanza collegiale n. 23075/2024 il TAR forniva chiarimenti sulla nomina del commissario ad acta, respingeva la richiesta di astreintes e riteneva di non poter liquidare le spese, stante il carattere meramente ordinatorio del provvedimento. Avverso tale ordinanza la parte proponeva appello al Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità del mancato regolamento delle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, legge n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025. Pur richiamando le ordinanze della Sezione n. 6811 e 6813 del 2025, che avevano letto la norma come riferita indistintamente a ogni giudizio di ottemperanza in corso, il Consiglio di Stato ne individua la ratio nell’esigenza di concedere all’Amministrazione un lasso temporale per adempiere. Laddove, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese e nessun nuovo debito insorge, la ragione della sospensione viene meno e il giudizio può essere definito.

In via preliminare il Collegio rileva il difetto di ius postulandi di uno dei difensori, non iscritto all’albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Ai sensi dell’art. 22, comma 2, cod. proc. amm., il ministero di avvocato cassazionista è obbligatorio e, secondo l’interpretazione consolidata, i non cassazionisti non possono compiere alcuna attività processuale, neppure se affiancati da un cassazionista (CGARS n. 381 del 2025). Il Collegio dispone pertanto l’estromissione del difensore e la trasmissione della sentenza, in versione non omissata, al COA e alla Procura della Repubblica di Napoli per le valutazioni di competenza.

Il Collegio rileva inoltre il superamento dei limiti dimensionali dell’atto di appello. Per i giudizi di ottemperanza di giudicati di giudici diversi da quello amministrativo, il d.P.C.S. n. 167/2016 fissa il limite in 30.000 caratteri; l’atto ne presenta quasi il doppio, senza alcuna autorizzazione. Ai sensi dell’art. 13-ter, commi 5 e 5-bis, disp. att. cod. proc. amm., la parte che supera i limiti può essere tenuta al pagamento di una somma commisurata al contributo unificato in astratto dovuto: nel caso di specie euro 450, a prescindere dall’esenzione.

Nel merito, il Consiglio di Stato dichiara l’appello inammissibile. L’art. 114, comma 8, cod. proc. amm. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti decisori: l’ordinanza che ha sostituito il commissario ad acta è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato e di immediata portata lesiva. Irrilevante è il nomen iuris di “reclamo” usato dalla parte, poiché il reclamo ex art. 114, comma 6, cod. proc. amm. riguarda gli atti del commissario, non la sua inerzia.

L’appello è comunque infondato: l’ordinanza, non decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese, come desumibile dall’art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e dall’art. 91 cod. proc. civ. (Cons. Stato n. 7591 del 2025; n. 7260 del 2025). Il regolamento delle spese è possibile solo all’esito dell’avvenuta ottemperanza. Nel caso concreto, una compensazione trovrebbe fondamento nella reciproca soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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