Verificazione medica sulla idoneità al servizio di palombaro/sommozzatore (TAR Marche n. 797 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica del personale militare, il giudice amministrativo, ove la documentazione versata in atti presenti elementi di contrasto tali da non consentire una compiuta valutazione della domanda cautelare, può disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., incaricando un organo sanitario terzo e imparziale di accertare la sussistenza dei requisiti di idoneità specifica. Tale incombente istruttorio è preordinato ad acquisire elementi di giudizio qualificati sullo stato di salute dell’interessato, senza che ciò anticipi in alcun modo la decisione di merito, con termine finale per il deposito della relazione e fissazione di successiva camera di consiglio per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare.
Il Fatto
Il ricorrente, 2° Capo Aiutante della Marina Militare in servizio presso il Nucleo SDAI, già munito di brevetto di abilitazione “palombaro” e dell’abilitazione al servizio “sommozzatore”, ha impugnato, chiedendone la sospensione, la determinazione del 19 marzo 2026 con cui la Commissione Medica Centrale dell’Ispettorato di Sanità della Marina Militare lo ha giudicato affetto da “OD: FACO+IOL, PER IL RESTO NEI LIMITI”, dichiarandolo non idoneo quale PA/SMZ ma idoneo quale PA/CSL. Il ricorrente ha altresì impugnato il parere tecnico del Servizio Sanitario Subacquei ed Incursori del COMSUBIN e il verbale del 12 febbraio che lo aveva ritenuto permanentemente non idoneo alla specialità di appartenenza, con invio alla Commissione Medica Centrale per la valutazione di idoneità PA/CSL. L’interessato ha contestato i suddetti giudizi, versando in atti sia il verbale del Centro di Selezione della Marina Militare del 14 gennaio 2026, che lo aveva dichiarato idoneo al mantenimento del brevetto PA/SMZ, sia una relazione medico-legale che ne contestava l’inidoneità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, esaminata la documentazione medica prodotta dal ricorrente e la relazione amministrativa depositata dall’Amministrazione resistente, ha rilevato l’esistenza di un contrasto tra gli accertamenti sanitari effettuati, in particolare tra il giudizio di idoneità al mantenimento del brevetto PA/SMZ espresso dal Centro di Selezione della Marina Militare nel gennaio 2026 e il successivo giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione Medica Centrale. Tale contraddittorietà ha indotto il Collegio a ritenere opportuno, al fine del decidere sulla domanda cautelare,introdotta in ricorso, disporre una verificazione tecnica ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo.
Il Tribunale ha incaricato l’Unità Sanitaria Territoriale RFI Spa di Bologna, che provvederà tramite una specifica Commissione medica, ad accertare se il ricorrente sia in possesso o meno dei requisiti per lo svolgimento delle mansioni di PA/SMZ. L’Amministrazione è stata onerata di fornire alla Commissione la documentazione in suo possesso relativa alla visita medica già effettuata. La verificazione dovrà concludersi entro il termine massimo del 31 luglio 2026, con trasmissione di una bozza di relazione alle parti entro il 10 settembre 2026, che potranno far pervenire osservazioni entro i successivi dieci giorni. La relazione definitiva dovrà essere depositata presso la segreteria della Sezione entro i successivi dieci giorni.
Il Collegio ha stabilito che alla verificazione possano assistere i difensori delle parti e gli eventuali consulenti medici di fiducia, che dovranno essere preavvertiti dal verificatore a mezzo PEC almeno cinque giorni prima dell’incombente. Le spese di verificazione sono state poste provvisoriamente a carico del ricorrente, tenuto a depositare immediatamente la ricevuta del pagamento, con rivalsa a carico della parte soccombente all’esito del giudizio.
Il Tribunale ha infine fissato l’udienza in camera di consiglio del 21 ottobre 2026 per il prosieguo della trattazione della domanda cautelare, onerando il ricorrente di notificare l’ordinanza all’organo verificatore e alla Pubblica Amministrazione, e disponendo la comunicazione dell’ordinanza all’Unità Sanitaria Territoriale RFI Spa di Bologna.
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Nota della Redazione
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