Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 2331 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, nel giudizio di ottemperanza, accerta l’avvenuto passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e ordina all’amministrazione di provvedere all’integrale pagamento delle spettanze entro sessanta giorni. Nell’ipotesi di perdurante inerzia, nomina commissario ad acta un dirigente della stessa amministrazione resistente, senza compenso, in applicazione analogica della disposizione che esclude il diritto al compenso quando l’ausiliario sia dipendente dell’ente debitore. Il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il TAR Sicilia per ottenere l’ottemperanza della sentenza con cui il Tribunale civile aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’emissione della carta docenti e all’assegnazione della somma di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Il titolo era divenuto definitivo e l’amministrazione, nonostante la notifica a mezzo PEC del 27 maggio 2025, non aveva adempiuto. Di qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale verifica la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114 cod. proc. amm.: il passaggio in giudicato della sentenza, attestato agli atti, e l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo in data 27 maggio 2025, di cui è stata fornita prova.
Accoglie pertanto il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle rivendicate spettanze, in osservanza del dispositivo del titolo azionato.
Per l’ipotesi di inutile decorso di tale termine, il Tribunale nomina commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega, senza compenso. La nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta, infatti, che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, dettato per i giudizi di ottemperanza ai decreti di equa riparazione, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, n. 479 del 2025, TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 291 del 2025, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 2024 e TAR Sardegna, sez. II, n. 983 del 2023.
Il Tribunale precisa che il munus di ausiliario è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Napoli, sez. VII, ord. n. 2039/2019. Il commissario deposita atti e documenti esclusivamente tramite la procedura PAT. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza in € 189,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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