Inappellabilità dell’ordinanza di sostituzione del commissario ad acta e spese di ottemperanza (Cons. Stato n. 10093 del 19.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza non tutti i provvedimenti del giudice sono appellabili: l’art. 114, comma 8, c.p.a. consente l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali con attitudine decisoria, restando esclusi quelli ordinatori o istruttori, privi di immediata portata lesiva. Rientra in tale categoria l’ordinanza che sostituisce il commissario ad acta rimasto inerte, adottata su un incidente di esecuzione e non su reclamo. Il provvedimento ordinatorio non deve pronunciarsi sulle spese: la regola generale, desumibile dagli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 91 c.p.c., riserva il regolamento delle spese ai provvedimenti decisori aventi attitudine al giudicato. La sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza prevista dall’art. 5-sexies l. n. 89/2001 non opera quando, per valutazione prospettica, nessun nuovo debito insorge a carico dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal giudice civile una pronuncia di condanna al pagamento dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89/2001. Avviato il giudizio di ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, il giudice amministrativo ordinava l’esecuzione della pronuncia civile.
Dopo la perdurante inesecuzione, il ricorrente presentava istanza qualificata come reclamo. Il TAR, con ordinanza collegiale, forniva chiarimenti sulla nomina del commissario ad acta, respingeva la richiesta di astreintes e riteneva di non poter liquidare le spese per il carattere meramente ordinatorio del provvedimento. Il ricorrente appella deducendo l’erroneità del mancato regolamento delle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare la questione della sospensione ex lege dei giudizi di ottemperanza. L’art. 5-sexies, commi 12-bis e 12-ter, l. n. 89/2001, come novellato dal d.l. n. 117/2025 conv. in l. n. 148/2025, dispone la sospensione delle azioni esecutive e dei giudizi di ottemperanza in corso. Il Consiglio di Stato non dispone la sospensione: la ratio della norma è concedere all’Amministrazione il tempo per adempiere, ma quando, secondo una valutazione prospettica, il giudizio è destinato a concludersi con il rigetto delle pretese, nessun nuovo debito insorge e la ragione della sospensione viene meno.
Nel merito, l’appello è dichiarato inammissibile e comunque infondato. L’art. 114, comma 8, c.p.a. prevede l’impugnazione dei soli provvedimenti giurisdizionali adottati dal giudice dell’ottemperanza. Nel giudizio di ottemperanza possono essere emessi molteplici provvedimenti finalizzati a definire le modalità dell’esecuzione e a risolvere le difficoltà che insorgono: si tratta di provvedimenti ordinatori o istruttori, non immediatamente lesivi e non impugnabili. L’ordinanza impugnata, che ha sostituito il commissario ad acta, è provvedimento ordinatorio, privo di attitudine al giudicato.
Irrilevante è il nomen iuris di “reclamo” usato in primo grado. Il reclamo è il rimedio contro gli atti del commissario ad acta, non contro la sua inerzia, ai sensi dell’art. 114, comma 6, c.p.a.. L’inerzia giustifica un incidente di esecuzione finalizzato a provvedimenti ordinatori.
L’appello è comunque infondato in punto di spese. L’ordinanza, non avente natura decisoria, non doveva pronunciarsi sulle spese. La regola generale, desumibile dall’art. 26, comma 1, c.p.a. e dall’art. 91 c.p.c., riserva la statuizione ai provvedimenti decisori; il codice prevede il regolamento delle spese per provvedimenti non definitivi solo quando lo dice espressamente, come in materia cautelare ex art. 57 c.p.a.. Il giudizio di ottemperanza è vicenda dinamica che si conclude solo con l’avvenuta esecuzione, e solo allora è possibile un regolamento complessivo delle spese. In ogni caso, una compensazione troverebbe fondamento nella reciproca soccombenza, avendo il TAR respinto la domanda di astreintes.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.