Nullità di protezione dei beni culturali e rinuncia del Ministero all’azione (Cons. Stato n. 10106 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La nullità comminata dall’art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 per l’alienazione di beni culturali senza l’osservanza delle condizioni e modalità stabilite dal Titolo I della Parte seconda del Codice è nullità relativa e di protezione, posta unidirezionalmente a presidio dell’interesse costituzionale alla tutela del patrimonio storico-artistico ex art. 9 Cost. Essa resta nella esclusiva disponibilità giuridica della parte pubblica, unica legittimata a farla valere, la quale può rinunciare all’azione anche superando quanto in precedenza opposto in via di eccezione nel corso della procedura esecutiva. La rinuncia non integra una sanatoria ex post del trasferimento forzoso, operando sul diverso piano della deducibilità in via di azione o di eccezione della patologia. L’esercizio della prelazione legale ex art. 61 e il rimedio della nullità pertengono a piani diversi e non interdipendenti, come conferma la clausola di riserva del comma 2 dell’art. 164. Il pignoramento del bene, volto a impedire la dispersione della garanzia patrimoniale, non incide sul regime speciale della nullità di protezione.

Il Fatto

La società appellante è divenuta proprietaria, per successive trasformazioni societarie, di un immobile già adibito a stabilimento vinicolo, dichiarato di interesse particolarmente importante con decreto ministeriale del 1996 ai sensi della legge n. 1089/1939 e sottoposto a tutela. A seguito di procedura esecutiva, la piena proprietà del bene vincolato è stata trasferita a un’altra società con decreto del giudice dell’esecuzione del 5 dicembre 2016, che dava atto del vincolo e condizionava l’efficacia al mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero.

Con provvedimento del 16 febbraio 2021 la Direzione generale del Ministero della Cultura ha rinunciato a far valere la nullità relativa degli atti di trasferimento del 2001 e del 2004. La società ha impugnato tale atto con ricorso straordinario al Capo dello Stato, poi riassunto davanti al TAR Puglia a seguito di opposizione della controinteressata. Il TAR ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i quattro motivi di appello, che investono la legittimità dell’atto di rinuncia sotto i profili della pretesa sanatoria ex post, della carenza di motivazione, del rapporto con gli artt. 55, 56, 59, 60 e 61 del d.lgs. n. 42/2004 e dell’asserita incidenza della prescrizione del pignoramento.

Il Collegio richiama la qualificazione offerta dalla Cassazione, sentenza n. 30984 del 2019: la nullità dell’art. 164, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 è nullità relativa e di protezione, che, a differenza del regime generale degli artt. 1418 e ss. c.c., resta nella esclusiva disponibilità della parte pubblica. Da ciò deriva che il Ministero, unico legittimato, può rinunciare all’azione, anche superando quanto in precedenza opposto in via di eccezione nella procedura esecutiva. La rinuncia, precisa la Corte, è fenomeno diverso dalla sanatoria ex post, perché opera sul piano della deducibilità della patologia.

Quanto alla motivazione, l’atto abdicativo si fonda sul tempo trascorso dai trasferimenti del 2001 e del 2004, ragione ritenuta sufficiente. Irrilevante è il profilo della eventuale rilevanza penale della condotta ex art. 173, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, non destinato a rifluire sulla validità dei negozi.

La Corte distingue poi il piano della prelazione legale da quello della nullità, richiamando la clausola di riserva dell’art. 164, comma 2 e il precedente di Cons. Stato, sez. VI, n. 5665 del 2007: l’esercizio della prelazione resta legato a una valutazione discrezionale e non costituisce conseguenza necessaria della nullità.

Infine, quanto alle interferenze con la procedura esecutiva, il Collegio osserva che oggetto del giudizio è la sola legittimità dell’atto di rinuncia e non gli effetti sul piano esecutivo; il pignoramento, operando a garanzia del patrimonio del debitore, non incide sul regime speciale della nullità di protezione. L’appello è quindi infondato e viene respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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