Componenti tariffarie perequative: il gestore versa il fatturato non l’incassato (Cons. Stato n. 10105 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4 del servizio idrico integrato hanno natura perequativa e solidaristica, non corrispettiva, e sono volte a reperire risorse per finalità sociali, ambientali e di uso efficiente della risorsa. Il gestore è tenuto ad applicarle in bolletta e a versare alla CSEA gli importi fatturati agli utenti, non quelli effettivamente incassati. L’allocazione sul gestore del rischio di morosità risponde alla necessità di garantire effettività alle misure solidaristiche e non è irragionevole né sproporzionata. L’onere grava sul gestore a prescindere dalla sua natura pubblica o privata, in applicazione del principio di eguaglianza.

Il Fatto

Il Comune di Giugliano in Campania, che gestisce in proprio il servizio di erogazione idrica agli utenti finali, ha applicato nelle fatture le componenti tariffarie UI1, UI2, UI3 e UI4, istituite dall’ARERA e destinate alla CSEA. La Cassa ha intimato il pagamento di un credito complessivo per le somme non versate, preannunciando la riscossione coattiva.

Il Comune ha adito il TAR Lazio sostenendo di agire quale mero mandatario nell’incasso e di non poter essere ritenuto debitore delle somme non riscosse dagli utenti. Il Tribunale ha respinto il ricorso. L’Ente ha proposto appello, deducendo il difetto di giurisdizione e la violazione dell’art. 23 Cost. e dell’art. 8, comma 2, del d.l. n. 74/2012. La CSEA ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado per omessa impugnazione della delibera ARERA n. 6/2013.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è inammissibile. Il Comune contesta la giurisdizione del giudice a cui si è rivolto, senza essere rimasto soccombente su quel punto in primo grado. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., n. 4 del 2017 e n. 19 del 2021, ravvisando anche abuso del processo.

L’eccezione di difetto d’interesse non è accolta. Sulla scorta di Cons. Stato, sez. VI, n. 2339 del 2023, cui il Collegio dichiara di conformarsi ai sensi dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., gli atti dell’Autorità e le circolari della Cassa restano su un piano di astrattezza: l’atto lesivo è la pretesa di pagamento, non la regolazione.

Nel merito, il quesito è se il versamento vada calcolato sul fatturato o sull’incassato. Le delibere istitutive prevedono che il gestore applichi la componente e versi gli importi “derivanti dall’applicazione”, cioè quelli fatturati. Il meccanismo mira ad allocare il rischio sui gestori per evitare la sottrazione di risorse indispensabili agli obiettivi perequativi e si disancora dalla morosità degli utenti.

L’esito è coerente con l’art. 1 della legge n. 481/1995, che impone di armonizzare gli obiettivi economico-finanziari con quelli sociali e ambientali, e con l’art. 41, comma 3, Cost. Non è irrazionale affidare ai gestori il recupero dei crediti, posto che già curano la riscossione delle componenti corrispettive.

Le conclusioni non mutano per il fatto che il servizio sia gestito da un Ente territoriale: l’assunzione della gestione comprende gli oneri di sistema connessi. L’eccezione di incostituzionalità è irrilevante, perché le modalità di copertura sono state definite dalle delibere ARERA, rispetto alle quali le circolari sono meramente interpretative. L’appello è in parte inammissibile e in parte infondato; le spese sono compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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