Verifica GSE sulle tariffe incentivanti: la decadenza richiede motivazione sulle difformità (Cons. Stato n. 10106 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Gestore dei servizi energetici dispone, ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e del d.m. 31 gennaio 2014, di un potere immanente di verifica e controllo sull’effettiva sussistenza dei presupposti delle tariffe incentivanti, esercitabile anche dopo l’ammissione al beneficio. L’esercizio di tale potere non è però libero nel contenuto: la decadenza o la rideterminazione della tariffa devono essere motivate con riferimento a elementi nuovi o comunque idonei a smentire la valutazione resa in sede di ammissione. È illegittimo per difetto di motivazione il provvedimento che assume come ostativa una circostanza di fatto già rappresentata dal richiedente e ritenuta irrilevante dallo stesso Gestore in sede di accesso all’incentivo. L’annullamento per vizio motivazionale non consuma il potere di verifica, che resta riesercitabile.

Il Fatto

La società appellante aveva chiesto nel dicembre 2011 l’ammissione alla tariffa incentivante prevista dal d.m. 5 maggio 2011 per un impianto fotovoltaico dichiarato come installato “su edificio”, nella terza delle tipologie descritte dall’allegato 2 al decreto, relativa ai tetti con caratteristiche diverse da quelli piani o a falda.

Il GSE aveva dapprima preannunciato un accoglimento parziale, con tariffa ridotta; a seguito della perizia di parte prodotta dalla società, aveva però riconosciuto con provvedimento del 16 luglio 2012 la tariffa piena richiesta. Anni dopo, all’esito di un sopralluogo, il Gestore contestava che una parte della copertura fosse costituita da travi a “Y” e cupolini e che alcuni moduli poggiasseo su una sovrastruttura metallica, rideterminando la tariffa con provvedimento dell’8 maggio 2018. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il controllo successivo legittimo e l’accertamento in sede di ammissione di natura meramente cartolare.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato condivide l’impostazione di fondo del primo giudice sul piano dei poteri. Il GSE non è vincolato dall’ammissione: il potere di verifica e accertamento mira a confrontare lo stato dell’impianto con quanto dichiarato e, in caso di violazione rilevante, conduce alla decadenza, al recupero o alla decurtazione degli incentivi. Sul punto la Sezione richiama la recente Cons. Stato, sez. II, n. 5971 del 2025.

Il vaglio si sposta però sul piano motivazionale. Nella domanda la società aveva dichiarato l’appartenenza dell’impianto alla terza tipologia e, per rispondere alle contestazioni iniziali, aveva depositato una perizia con immagini dalla quale risultava che i moduli erano appoggiati alla superficie di copertura, al netto dei profili reggimoduli, con inclinazione entro i dieci gradi di tolleranza e con tutte le file appoggiate.

Tali condizioni erano state valutate favorevolmente dal Gestore e non risultano smentite dal sopralluogo: le foto ivi scattate raffigurano una situazione analoga a quella della perizia, e la stessa nota del 1 marzo 2017 riconosce che le circostanze contestate erano già evidenziate nell’elaborato grafico allegato all’istanza. L’elemento posto a base della decadenza — la sovrastruttura metallica che attraversa l’area del tetto — era dunque già noto e rappresentato.

Il provvedimento non spiega perché quella circostanza, ritenuta ininfluente per l’accesso al beneficio, diventi ora ostativa. Il Collegio ravvisa pertanto il difetto di motivazione denunciato fin dal primo grado, con assorbimento delle ulteriori censure, compresa quella sull’omessa disposta c.t.u.

L’appello è accolto, la sentenza riformata e il provvedimento del Gestore annullato. La Sezione precisa che l’annullamento per eccesso di potere non preclude al GSE di riesercitare i poteri di verifica, ove le condizioni dell’impianto risultino diverse da quelle rappresentate e ostative alla conservazione dell’incentivo. Le spese dei due gradi sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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