Ottemperanza decreti legge Pinto senza termine dilatorio e notifica titolo esecutivo (TAR Calabria n. 1012 del 24.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto i decreti della Corte d’appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001 non trovano applicazione la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il creditore è tenuto unicamente alla richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e al decorso dei sei mesi dalla presentazione dell’istanza. Sull’amministrazione incombe l’onere di provare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale. Il ricorrente è privo di legittimazione ad agire per l’esecuzione del capo del decreto che liquida le spese in favore del difensore distrattario, ove questi non abbia proposto personalmente il ricorso. Il commissario ad acta provvede anche al pagamento delle spese di lite del giudizio di ottemperanza in caso di ulteriore inerzia.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio con cui la Corte d’appello ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in suo favore, oltre interessi dalla domanda, e di ulteriori importi a titolo di compensi professionali e spese, con distrazione in favore del difensore. Il titolo è divenuto definitivo ed è stato ritualmente notificato all’amministrazione.
Il creditore ha inviato la richiesta di pagamento ai sensi dell’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e sono decorsi i sei mesi previsti. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. La questione arriva al giudice amministrativo in sede di ottemperanza al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il collegio rileva anzitutto un profilo di difetto di legittimazione ad agire. Il ricorso risulta inammissibile nella parte in cui chiede l’esecuzione del capo del decreto relativo alle spese di giudizio, liquidate non in favore del ricorrente ma del distrattario, che pure è procuratore nel presente giudizio ma non ha proposto personalmente il ricorso.
Nel merito dell’ottemperanza, il TAR rivede la propria precedente giurisprudenza. Per i decreti della Corte d’appello ex legge n. 89/2001 ritiene non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, richiamando Cons. Stato, Sez. IV, n. 1423 del 2021.
Il titolo ha autorità di cosa giudicata ed è stato ritualmente notificato. Il creditore ha inviato la richiesta di pagamento e sono decorsi i sei mesi. L’amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere eseguito il provvedimento, secondo il principio affermato da Cass. SS.UU. n. 13533/2001. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Il TAR ordina all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza e nomina, per il caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, che provvederà su istanza di parte nel termine di novanta giorni, senza compensi ai sensi dell’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001.
Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione, liquidate secondo i parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il commissario provvede al loro pagamento in caso di mancata rifusione nel medesimo termine, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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