Riconoscimento titolo estero, illegittimo il termine perentorio senza proroga (Cons. Stato n. 10128 del 19.12.2025)

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CONTENUTO:

Principi di diritto (Massima)
È illegittimo il diniego di riconoscimento di un titolo di formazione estero quando l’Amministrazione, dopo una prolungata inerzia, assegna all’istante un termine qualificato come perentorio per integrare la documentazione, senza possibilità di proroga, in assenza di una sovraordinata disposizione normativa che tale perentorietà giustifichi. Il procedimento così condotto viola i principi di buona fede e correttezza di cui all’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990 e impedisce in concreto la tempestiva acquisizione delle attestazioni ministeriali estere. La censura che investe il solo procedimento istruttorio ha rilievo assorbente e rende superfluo l’esame delle questioni sostanziali e di un’eventuale sospensione per pregiudiziale europea. Il principio conforma il riesercizio del potere, che deve avvenire nel rispetto del contraddittorio e dei documenti prodotti.

Il Fatto

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rigettava l’istanza di riconoscimento del percorso psicopedagogico conseguito all’estero, finalizzato all’abilitazione all’insegnamento. Il diniego si fondava sull’assenza della pergamena del Nivel I e Nivel II, dell’adeverinta recante l’indicazione della disciplina insegnabile e dell’apostille ai sensi della Convenzione dell’Aja del 1961.

La ricorrente impugnava davanti al TAR Lazio, che accoglieva il ricorso e annullava il diniego e gli atti presupposti, dettando principi conformativi per il riesercizio del potere. Il Ministero appellava, contestando sia le statuizioni sostanziali sia il capo relativo ai termini istruttori. In sede cautelare l’istanza di sospensione veniva accolta, sul rilievo che il titolo posseduto non parrebbe consentire l’insegnamento neppure nel Paese di origine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, discostandosi dalla prognosi cautelare, si uniforma ai precedenti specifici e conformi assunti dalla Sezione in casi analoghi (sentenze n. 7939 e 7950 del 2025), ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a. In tali pronunce si è riconosciuto rilievo assorbente al rigetto delle censure rivolte al capo che ha accertato l’illegittimità del procedimento istruttorio.

La sentenza di primo grado ha ricostruito in modo ineccepibile lo sviluppo procedimentale seguito all’istanza: a una prolungata inerzia del Ministero ha fatto contraddittoriamente seguito l’assegnazione di un termine per integrare la documentazione, qualificato come perentorio in assenza di fondamento normativo. La preclusione di ogni proroga ha impedito alla parte di acquisire l’attestazione ministeriale estera sulle competenze professionali maturate, cioè la pergamena e l’adeverinta, e di produrla in sede istruttoria.

Il termine concesso è stato di soli trenta giorni, senza possibilità di proroga. La Corte ravvisa la violazione dei principi di buona fede e correttezza enunciati dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990. L’irrazionalità dell’operato emerge anche dall’alternativa difensiva prospettata dal Ministero, secondo cui l’istante avrebbe potuto ripresentare l’istanza: la sentenza ha obiettato che ciò comporta duplicazione di procedimenti e aggravio di attività amministrativa, evitabile consentendo l’integrazione nei tempi necessari.

Il rigetto delle censure di ordine procedimentale esime il Collegio dal valutare la sospensione per la questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il cui esito diventa irrilevante. Superfluo è altresì l’esame delle questioni sostanziali oggetto dei restanti motivi, alla luce dell’obbligo di rivalutare l’istanza sulla base della pergamena e dell’adeverinta. Quanto all’apostille, il Ministero ha chiarito che essa non ha costituito effettiva ragione del diniego, riguardante la sola supposta mancanza della pergamena e dell’adeverinta. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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