Ottemperanza al giudicato sulle spese e nomina commissario ad acta (TAR Sicilia n. 2419 del 10.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato che abbia condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite è ammissibile solo quando sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, non essendo sufficiente il passaggio in giudicato della decisione. Accertata la perdurante inerzia dell’ente, il giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., ordina l’esecuzione del giudicato e nomina sin d’ora il commissario ad acta, con attivazione subordinata ad apposita istanza di parte. La condanna accessoria al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato trova fondamento nell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Il Fatto

I ricorrenti, difensori in proprio, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza con cui la Sezione ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in loro favore con distrazione. Il titolo era stato poi corretto con successiva ordinanza.

Poiché l’Amministrazione non ha dato attuazione al capo sulle spese, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempienza e il pagamento delle somme maturate a titolo di rivalutazione e interessi dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero si è costituito formalmente, senza svolgere difese. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., esaminandoli in successione. Ha accertato, anzitutto, che la sentenza è passata in giudicato, come attestato dalla documentazione in atti, e che il titolo è stato notificato presso la sede dell’Amministrazione resistente.

La seconda condizione attiene alla procedibilità dell’azione esecutiva. Il ricorso in ottemperanza risulta notificato all’ente soltanto dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che differisce nel tempo la proponibilità delle azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione. Il rispetto di tale termine è condizione autonoma e necessaria, che precede e non si confonde con il passaggio in giudicato del titolo.

Accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il Collegio ha dichiarato l’obbligo di conformarsi al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza. Per l’ipotesi di protratta inadempienza ha nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà attivarsi dietro apposita istanza di parte ed eseguire il pagamento entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Quanto al compenso del commissario, il Collegio ha richiamato il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89 del 2001, applicabile in via analogica anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo così ulteriori compensi. Ha inoltre accolto la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento della rivalutazione e degli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 3, cod. proc. amm.

Il ricorso è stato pertanto accolto nei termini indicati. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione dell’autodifesa dei ricorrenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *