Trasferimento anni successivi a numero chiuso e spese compensate per cessazione (TAR Puglia n. 1015 del 04.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il trasferimento agli anni successivi al primo dei corsi di laurea ad accesso programmato è disciplinato dalla legge n. 264/1999 e dal decreto ministeriale che ne regola l’attuazione, non dall’art. 9 R.D. n. 1269/1938, norma di carattere generale che non può derogare alla disciplina speciale. La programmazione nazionale degli accessi vincola il numero degli ingressi e impedisce di fissare posti aggiuntivi nelle annualità successive alla prima. I posti che si rendono disponibili derivano esclusivamente dalle vacanze verificatesi in ciascun anno di corso e sono assegnati mediante avviso pubblico e selezione degli aspiranti. La sopravvenuta soddisfazione integrale della pretesa determina la cessazione della materia del contendere, ma non impone la condanna alle spese: la soccombenza virtuale va esclusa quando la domanda amministrativa risulti respinta sul presupposto di una norma inapplicabile e l’esito favorevole consegua a una procedura diversa, cui l’interessato abbia partecipato.

Il Fatto

La ricorrente aveva chiesto all’Università degli Studi di Bari il trasferimento di sede per gravi motivi di salute, invocando l’art. 9 R.D. n. 1269/1938. L’Ateneo aveva respinto l’istanza con nota del 14 ottobre 2024. Contro quel provvedimento la studentessa ha proposto ricorso davanti al TAR Puglia, chiedendo l’annullamento e l’adozione di misure cautelari volte a imporre il riesame della situazione medica.

Nel corso del giudizio l’Università ha depositato il certificato di regolare iscrizione per l’anno accademico 2024/2025 al terzo anno del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia presso la sede distaccata di Taranto, come da richiesta dell’interessata. Con memoria del 7 aprile 2025 la ricorrente ha quindi dichiarato l’intervenuta cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la condanna dell’Ateneo alle spese in base al principio della soccombenza virtuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto delle circostanze sopravvenute e, avuto riguardo alla soddisfazione integrale della pretesa, dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. La questione si concentra quindi sul regime delle spese.

Il TAR respinge la richiesta di condanna. L’iscrizione al terzo anno presso la sede di Taranto non è conseguenza dell’accoglimento dell’istanza proposta, ma dell’inserimento della ricorrente nella graduatoria per il rilascio di nulla osta al trasferimento, a seguito di una procedura cui la stessa ha partecipato. Si tratta dell’unico strumento per ottenere l’ammissione ad anni successivi al primo.

Nel merito della norma invocata, il Tribunale rileva che l’Ateneo aveva respinto la domanda facendo leva sull’art. 9 R.D. n. 1269/1938, disposizione però inapplicabile al caso concreto, perché non può derogare alla normativa speciale di cui alla legge n. 264 del 2 agosto 1999, che disciplina la diversa fattispecie dell’ammissione ad anni successivi nei corsi a accesso programmato.

Richiamato l’art. 1 della legge n. 264/1999, che riserva alla programmazione nazionale gli accessi ai corsi di medicina e chirurgia, il Collegio sottolinea che la limitatezza dei posti disponibili al primo anno non è suscettibile di aumento negli anni successivi, in ossequio al principio di programmazione e di potenzialità dell’offerta formativa. Le iscrizioni ad anni successivi avvengono nei soli limiti dei posti resisi disponibili per ciascun anno di corso, secondo il decreto ministeriale n. 472 del 23 febbraio 2024, Allegato 3, punto 10. In conformità all’art. 3, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 264/1999, non è possibile fissare posti aggiuntivi: le disponibilità derivano dalle vacanze verificatesi in ciascuna annualità e sono rese note tramite avvisi o bandi pubblici, con domanda da presentare esclusivamente in tale occasione e senza necessità di prove preliminari di ammissione, come già affermato da questa Sezione con la sentenza 4 luglio 2025, n. 919.

Su queste basi il TAR esclude la soccombenza virtuale e dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio, ordinando l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e le generalità della ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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