Carenza istruttoria nel diniego VIA: annullato il parere negativo su una discarica (TAR Abruzzo n. 314 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’onere motivazionale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990, come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. e), d.l. n. 76/2020, impone all’amministrazione di esternare le ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni procedimentali, senza che sia necessaria una confutazione analitica ma con chiara dimostrazione di averle valutate. La mera formula di stile negativa è inidonea a dimostrare l’effettivo sviluppo del contraddittorio. L’amministrazione, inoltre, non può opporre come motivi ostativi inadempienze a essa imputabili ex art. 10-bis, ultimo periodo, cit., né fondare il diniego su accertamenti istruttori carenti o non aggiornati, come nel caso di vincoli derivanti da cartografie errate o da presupposti fattuali (quale la soggiacenza della falda) mai verificati. Il principio di precauzione, parametro generale di legittimità in materia ambientale, non può essere invocato quando l’insufficienza delle informazioni dipenda da un’istruttoria inadeguata o da considerazioni meramente ipotetiche, prive di solida base scientifica.
Il Fatto
La società ricorrente, autorizzata alla realizzazione di una discarica di rifiuti non pericolosi, impugnava il giudizio negativo del CCR-VIA della Regione Abruzzo espresso sulla domanda di Valutazione di Impatto Ambientale e il relativo preavviso di rigetto. L’amministrazione regionale aveva fondato il diniego su tre ordini di motivi ostativi: il vincolo di pericolosità di scarpata, il vincolo di destinazione agricola dell’area e la violazione del criterio localizzativo di protezione delle risorse idriche per la soggiacenza della falda. La società aveva presentato osservazioni procedimentali, deducendo l’inopponibilità di tali vincoli e l’esistenza di errori materiali, ma il provvedimento finale le aveva liquidate con una formula di stile, senza specifiche controdeduzioni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando la fondatezza di tutti e quattro i motivi. In primo luogo, la Corte ha ritenuto che la formula “non introducono nuovi elementi valutativi” fosse una formula di stile negativa, inidonea a dimostrare che l’amministrazione avesse effettivamente considerato le puntuali osservazioni della società, le quali introducevano elementi nuovi e specifici. Tale carenza ha integrato la violazione dell’onere motivazionale di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Con riferimento al vincolo di pericolosità di scarpata, il Tribunale ha evidenziato il difetto di istruttoria: il CCR-VIA non aveva considerato che il Comune non aveva ottemperato all’ordine di corretta trasposizione cartografica degli orli di scarpata, né aveva attivato il potere sostitutivo. L’inerzia dell’amministrazione, ex art. 10-bis, ultimo periodo, legge n. 241/1990, non poteva essere addotta come motivo ostativo. La corretta individuazione dell’area era presupposto indefettibile per affermare la sussistenza del vincolo, tanto più che la relazione idrogeologica ne descriveva caratteristiche erosive e non franose.
Quanto al vincolo di destinazione urbanistica, la Corte ha rilevato che la classificazione dell’area come “pregio agricolo” era stata apposta successivamente alla realizzazione della discarica. Tale circostanza, puntualmente dedotta, non poteva essere opposta alla società, che aveva maturato un legittimo affidamento in forza del titolo autorizzativo e dell’ultimazione dei lavori. Il TAR ha inoltre stigmatizzato l’omessa indicazione cartografica della presenza della discarica, ritenendola un vistoso difetto di istruttoria.
Infine, in ordine alla soggiacenza della falda, la Corte ha osservato che il diniego si basava su un presupposto fattuale mai accertato, in contraddizione con le pregresse relazioni idrogeologiche. Il CCR-VIA aveva considerato la relazione del 2021 ma non i successivi chiarimenti allegati alle osservazioni. La mera incertezza sulla falda non legittima l’applicazione del principio di precauzione, che presuppone oggettive condizioni di incertezza scientifica e non può supplire a un’istruttoria carente. Il provvedimento è stato annullato, con effetto conformativo di riesame della domanda e obbligo di approfondimenti istruttori nel rispetto del contraddittorio.
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Nota della Redazione
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