Astreinte negata sulla Carta docente nonostante nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1015 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nomina del commissario ad acta, disposta per il caso di persistente inottemperanza, costituisce ragione idonea a escludere la condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. L’istituto ha carattere non automatico: alla condizione negativa della manifesta iniquità il legislatore ha aggiunto quella autonoma della sussistenza di «altre ragioni ostative», valutabili in concreto. Tra queste rientrano la complessità del procedimento amministrativo di esecuzione e la mole eccezionale del contenzioso seriale. La natura di mero incentivo alla crescita professionale del beneficio economico dovuto, di importo esiguo e di impiego facoltativo, non consente di qualificarlo come fonte di sostentamento del lavoratore.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, ha ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, una sentenza che accerta il suo diritto a percepire, per quattro anni scolastici, il beneficio economico annuo previsto per l’aggiornamento e la formazione del personale docente attraverso la Carta elettronica, e condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi, e alla rifusione delle spese.

La sentenza, notificata in copia conforme nel dicembre 2024, non è stata impugnata ed è passata in giudicato. L’Amministrazione non ha adempiuto e il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è decorso inutilmente. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo l’esecuzione, la condanna all’astreinte e la nomina di un commissario. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria e l’inutile decorso del termine dilatorio. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro 120 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, riconoscendo il beneficio della carta elettronica.

Per il caso di persistente inottemperanza viene nominato commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale, con facoltà di delega a dirigente dell’ufficio scolastico regionale. Il commissario eseguirà anche mediante l’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.

La parte più significativa della decisione riguarda il rigetto della domanda di penalità di mora. Il Collegio richiama Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15, che, pur ammettendo in astratto l’istituto nei confronti dell’Amministrazione inadempiente, ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle «altre ragioni ostative», legato alla specialità del debitore pubblico, ai vincoli normativi e di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.

Su questa base il Tribunale individua ragioni concrete di diniego. L’esecuzione coinvolge una pluralità di soggetti e società strumentali, con un procedimento articolato in più fasi, l’ultima delle quali affidata a strutture centralizzate di livello nazionale. Il ritardo è quindi ricondotto anzitutto alla mole del tutto eccezionale del contenzioso seriale sul rilascio della Carta, con richiamo a TAR Veneto, Sez. I, n. 1782 del 2025.

Il Collegio valorizza inoltre la natura del beneficio: l’esiguità dell’importo e la finalità di sostegno alla formazione continua e di valorizzazione delle competenze professionali, con impiego facoltativo, lo rendono un mero incentivo alla crescita professionale e non fonte di sostentamento del lavoratore, secondo l’insegnamento di TAR Lombardia – Brescia, n. 878 del 2025. L’astreinte è pertanto respinta, anche in considerazione dell’avvenuta nomina del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 600,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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