Indennità artificieri: qualifiche specialistiche e rischio specifico (TAR Lombardia n. 1079 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’indennità mensile per artificieri di cui all’art. 17 del D.P.R. 20 aprile 2022 n. 56 spetta esclusivamente al personale militare in possesso di una delle qualifiche specialistiche IEDD, CMD o EOD ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di dette qualifiche, ovvero in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED. L’indennità non è dovuta a chi riveste soltanto la generica qualifica di artificiere, poiché il suo fondamento non è il rischio generico del maneggio degli esplosivi, ma il rischio specifico correlato a mansioni altamente specializzate. La diversa interpretazione estensiva contrasta con la lettera e con la ratio selettiva della norma.
Il Fatto
Il ricorrente, sergente maggiore dell’Esercito con qualifica e mansioni di artificiere di reparto dal 2009 e in possesso dell’attestato EOD di primo livello, ha convenuto in giudizio il Ministero della Difesa per ottenere l’accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità mensile per artificieri di cui all’art. 17 del D.P.R. n. 56/2022, pari a euro 100,00 mensili, e la condanna dell’Amministrazione al pagamento a far data dal 1° gennaio 2022.
Il ricorrente ha dedotto che la norma riconoscerebbe il beneficio soltanto agli artificieri in possesso delle qualifiche IEDD, CMD o EOD, qualifiche che sarebbero state però abrogate già nel 2013 e fatte confluire nella qualifica onnicomprensiva di artificiere; da qui la presunta spettanza dell’indennità a tutto il personale artificiere, pena la violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo infondate le censure. L’art. 17 del D.P.R. n. 56/2022 individua chiaramente quali destinatari del beneficio non già tutto il personale in possesso della generica qualifica di artificiere, ma soltanto il personale in possesso delle specifiche qualifiche IEDD, CMD e EOD, effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una di tali qualifiche, nonché il personale in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED.
Tali qualifiche sono qualifiche specialistiche all’interno della generica qualifica di artificiere, conseguibili soltanto previo superamento di appositi corsi di formazione e addestramento. L’affermazione di parte ricorrente circa la loro soppressione nel 2013 è rimasta priva di riscontro oggettivo e di specificazione normativa, ed è stata smentita anche dai provvedimenti attuativi della norma. La circolare applicativa della Direzione Generale del Personale Militare e le successive note hanno delimitato le posizioni ordinative cui riconoscere l’indennità, in numero massimo di 187 posizioni per l’Esercito Italiano e 46 per l’Aeronautica Militare, in coerenza con l’istruttoria finanziaria che individuava solo 233 unità di personale beneficiario.
Il Collegio ha quindi escluso la dedotta violazione del principio di uguaglianza, osservando che il fondamento del beneficio risiede nel fattore di rischio specifico connesso allo svolgimento di mansioni altamente specializzate e ad altissimo rischio, e non nel fattore di rischio generico comune a tutti gli artificieri. L’interpretazione estensiva proposta dal ricorrente, implicando una moltiplicazione automatica dei beneficiari, avrebbe stravolto l’equilibrio finanziario e svuotato la ratio selettiva della norma.
Poiché il ricorrente riveste la qualifica generica di artificiere e non una delle tre qualifiche specialistiche previste dalla norma, il Tribunale ha respinto il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di lite in ragione della peculiarità e novità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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