Indennità di trasferimento d’autorità e comando: rileva la qualificazione dell’atto (Cons. Stato n. 10166 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità di trasferimento prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001, il presupposto della spettanza va individuato nel trasferimento d’autorità presso una sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza. Ai fini di tale qualificazione assume rilievo decisivo la qualificazione formale che l’Amministrazione ha impresso ai propri atti, i quali abbiano espressamente configurato la movimentazione come trasferimento d’autorità. La qualificazione formale del provvedimento prevale sulla prospettazione di una mera assegnazione temporanea in comando, non essendo configurabile una sostanziale modificazione della fattispecie in assenza di atti che ne abbiano diversamente disposto. La successiva cessazione dell’impiego in posizione extra-organica e il rientro formale presso la sede di originaria appartenenza non elidono il presupposto dell’indennità quando la sede di partenza effettiva sia individuabile nel luogo di svolgimento della prestazione.

Il Fatto

Un militare in servizio presso il Ministero della difesa, con ordine di impiego del 2018, veniva assegnato dal reparto di Roma Acquasanta allo stabilimento di Castellammare di Stabia, con atto qualificato come trasferimento d’autorità. Presso quella sede prestava servizio fino al settembre 2020, quando con provvedimento del 4 settembre 2020 ne veniva disposto il trasferimento d’autorità al comando di Roma Centocelle, con decorrenza dal 21 settembre 2020.

Il militare chiedeva all’Amministrazione la corresponsione dell’indennità prevista dall’art. 1 della legge n. 86/2001. A fronte dell’inerzia, proponeva ricorso al TAR Lazio, che lo accoglieva, condannando il Ministero al pagamento dell’indennità con interessi legali. Il Ministero appellava, sostenendo che il rapporto fosse rimasto sempre radicato a Roma e che quello a Castellammare fosse stato un mero comando.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta un’unica questione: se la movimentazione da Castellammare di Stabia a Roma integri un trasferimento d’autorità o costituisca soltanto il rientro nella sede di originaria appartenenza dopo la cessazione di un impiego in comando. La risposta discende dalla lettura degli atti.

Il Collegio rileva che sia l’atto di trasferimento a Castellammare sia quello successivo a Roma specificano espressamente che si tratta di trasferimento “d’autorità”. Da ciò inferisce che la stessa Amministrazione ha inequivocabilmente qualificato tali atti in tali termini, con conseguente insorgenza della spettanza economica. Trova applicazione l’art. 1 della legge n. 86/2001, che individua quale presupposto dell’indennità il trasferimento d’autorità presso altra sede sita in comune diverso da quello di provenienza.

Quanto all’argomento dell’appellante sulla cessazione del comando dal 3 agosto 2020, la Corte lo reputa non convincente, perché rispecchia una circostanza priva di rilievo sostanziale. La lettura degli atti depone per un inquadramento meramente formale presso il Segretariato generale di Roma: il militare è stato trasferito d’autorità soltanto nel settembre 2020 all’aeroporto Centocelle.

Decisiva è la nota del 3 settembre 2020 della Direzione per l’impiego del personale militare, da cui risulta che a quella data il militare era ancora in servizio presso lo stabilimento di Castellammare di Stabia. Egli ha continuato a svolgere servizio, sulla base di apposite autorizzazioni, presso quella sede fino al 3 settembre 2020 e, in mancanza di elementi contrari, fino al giorno precedente il disposto trasferimento a Roma. La sede di partenza effettiva va dunque individuata nel Reparto Cordami di Castellammare di Stabia.

Ne consegue la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del trattamento economico. L’eccezione di inammissibilità dell’appello, per mera riproposizione delle difese di primo grado, resta assorbita dall’infondatezza nel merito. L’appello è respinto e le spese di grado sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *