Avviso orale illegittimo se manca istruttoria sulla pericolosità sociale (TAR Campania n. 4176 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’avviso orale ex art. 3 d.lgs. n. 159/2011 è provvedimento monitorio con finalità preventiva e non presuppone l’accertamento della responsabilità penale, potendo fondarsi su elementi anche di valenza indiziaria. Tuttavia l’amministrazione non è dispensata da un’obbligo di motivazione adeguata: il giudizio di pericolosità sociale deve radicarsi su elementi di fatto circostanziati dai quali desumere l’appartenenza del soggetto a una delle categorie dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011. È illegittimo, per difetto di istruttoria e motivazione, l’avviso che si limiti a richiamare una denuncia penale senza spiegare per quali ragioni il destinatario debba ritenersi dedito ad attività illecite o vivente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato l’avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Napoli, notificato il 2 aprile 2024, con il quale si invitava lo stesso a tenere una condotta conforme alla legge. Il provvedimento si basava su una denuncia per furto di energia elettrica riferita a due episodi, risalenti al gennaio e al marzo 2024, relativi all’immobile di proprietà del ricorrente.

Da tale sola circostanza il Questore aveva ricavato che il destinatario fosse elemento pericoloso per la sicurezza pubblica e dedito ad attività illecite, richiamando unicamente l’art. 1, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011. Il ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 1, 2 e 3 d.lgs. n. 159/2011, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, contestando l’insufficienza dei presupposti di pericolosità. Il Ministero dell’Interno ha resistito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricorda la disciplina dell’art. 1 d.lgs. n. 159/2011 e la funzione dell’avviso orale, provvedimento monitorio a finalità lato sensu preventiva. Non è necessario l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già configurabili come reati: il giudizio di pericolosità può basarsi su elementi di valenza indiziaria, purché sorretti da adeguata motivazione.

La valutazione degli elementi di fatto è meno stringente rispetto a quella richiesta per le più invasive misure di prevenzione, e sull’accertamento dei presupposti l’autorità amministrativa gode di ampia discrezionalità. Il sindacato del giudice amministrativo resta perciò limitato alla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà dell’iter logico seguito.

Nel caso concreto il Collegio ritiene però che l’istruttoria sia del tutto carente. Il Questore ha tratto dalla sola denuncia per furto di energia elettrica il convincimento che il ricorrente fosse non solo pericoloso per la pubblica sicurezza, ma anche persona vivente con i proventi di attività delittuose, senza motivare su quali accertati elementi si fondasse tale qualificazione.

Quanto alla categoria dei dediti a reati lesivi della sicurezza e tranquillità pubblica, il Tribunale richiama il principio secondo cui i fatti criminosi devono essere commessi in un significativo intervallo temporale e con cadenze tali da esprimere, complessivamente valutati, un carattere non occasionale o sporadico dell’attività. Quanto alla seconda categoria, difettano elementi concreti — ad esempio condotte di vita non altrimenti giustificabili — con cui delineare il profilo di persona dedita a delinquere e sostenentesi con proventi illeciti.

Il ricorso è dunque accolto, con annullamento dell’atto impugnato. È invece inammissibile la domanda risarcitoria, formulata in termini oltremodo generici con memoria non notificata. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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