Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sul beneficio (TAR Marche n. 486 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del docente di accedere al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, accertato con sentenza del giudice del lavoro passata in giudicato, è azionabile davanti al giudice amministrativo con il ricorso per ottemperanza, decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione che non abbia opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa è tenuta all’esecuzione integrale del giudicato, salvo quanto eventualmente già corrisposto. A tal fine il giudice assegna un termine di trenta giorni e nomina, per il caso di inerzia, il commissario ad acta, con condanna alle spese distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
Con la sentenza in epigrafe il Giudice del Lavoro ha riconosciuto al ricorrente il diritto di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza, per gli anni scolastici in relazione ai quali è stato accertato il diritto. Il giudice del lavoro ha posto a carico dell’Amministrazione due terzi delle spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Notificata la sentenza, si è formato il giudicato, come attestato dalla Cancelleria del Tribunale. Il ricorrente lamenta che il giudicato non è stato eseguito e propone ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituisce con memoria formale e all’udienza camerale la causa è trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta il ricorso in due passaggi: la procedibilità e la fondatezza nel merito. Quanto al primo profilo, il ricorso è procedibile perché è decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della sua proposizione, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
Nel merito, il ricorso è fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. In presenza dei presupposti di legge, e in particolare in considerazione del decorso del termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, l’Amministrazione, costituita solo formalmente, non ha opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.
Il Collegio accoglie quindi il ricorso e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine assegna il termine di trenta giorni a decorrere dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è sin d’ora nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il commissario assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore, decorso il termine assegnato, e provvederà entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche tramite funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione resistente è condannata al relativo pagamento, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Nota della Redazione
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