Divieto preventivo del PPTR e insindacabilità delle valutazioni di impatto (TAR Puglia n. 317 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo della Soprintendenza in materia di autorizzazione paesaggistica non è viziato da difetto di motivazione o di istruttoria quando si fonda su norme del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale che pongono un divieto di carattere generale e preventivo, non subordinato alla dimostrazione di una effettiva lesione in concreto. Tali disposizioni attribuiscono rilievo alla potenzialità lesiva dell’intervento e rendono inconferente la produzione di relazioni tecniche volte a dimostrare l’assenza di alterazioni. L’onere di comunicare il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 grava sull’Amministrazione procedente, non sull’organo consultivo, che interloquisce esclusivamente con essa. La mancata confutazione analitica delle osservazioni di parte non inficia l’atto di conferma del diniego, ben potendo questo essere motivato per relationem.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il diniego di autorizzazione paesaggistica opposto dal Comune, previo parere negativo della Soprintendenza, in relazione alla realizzazione di una cisterna interrata con volume tecnico in area gravata da plurimi vincoli paesaggistici. La Soprintendenza aveva dichiarato l’improcedibilità della richiesta per contrasto con gli artt. 53 e 43 delle NTA del PPTR della Puglia e il Comune, adeguandosi, aveva emanato il diniego. Avverso tali atti la ricorrente deduceva difetto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 e illegittimità derivata del diniego comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto il ricorso infondato, escludendo il dedotto difetto di motivazione e di istruttoria. Il parere negativo non si risolve in una mera riproduzione delle disposizioni del PPTR, ma trova fondamento in una puntuale valutazione della complessa situazione dell’area, gravata da una pluralità di vincoli che impongono l’applicazione delle specifiche misure di salvaguardia previste dal piano.
La Corte ha chiarito che le norme del PPTR richiamate pongono un divieto di carattere generale e preventivo, non subordinato alla dimostrazione di una effettiva lesione in concreto, bensì volto a preservare in via anticipata i valori paesaggistici ritenuti meritevoli di tutela assoluta. La norma dell’art. 53, comma 2, lettera a1), NTA attribuisce rilievo alla potenzialità lesiva dell’opera, rendendo inconferente la produzione di una relazione idrogeologica volta a dimostrare l’assenza di tale alterazione.
Quanto alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il Collegio ha osservato che l’onere di comunicare i motivi ostativi grava sull’Amministrazione procedente, nella specie il Comune, al quale la Soprintendenza aveva demandato la formulazione del preavviso di rigetto. La funzione consultiva non richiede la previa instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale con il privato. In ogni caso, la ricorrente ha avuto modo di interloquire presentando istanza di riesame, esaminata e motivatamente respinta.
Il Tribunale ha infine escluso rilievo alla sopravvenuta pratica di sanatoria, riguardante un intervento diverso, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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