Ordine di demolizione: irrilevante l’omessa comunicazione di avvio su atto vincolato (Cons. Stato n. 10167 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’omessa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990 non dispiega efficacia invalidante sugli atti repressivi di abusi edilizi, di natura vincolata, ogniqualvolta manchi qualsiasi elemento di fatto che, se tempestivamente dedotto, avrebbe potuto determinare un esito provvedimentale diverso, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. Il mero decorso del tempo e l’inerzia dell’amministrazione non radicano alcun legittimo affidamento del proprietario dell’abuso, non destinatario di un atto favorevole, né impongono una motivazione rafforzata. L’ordine di demolizione può essere motivato per relationem al verbale di sopralluogo della Polizia Locale, che fa piena prova sino a querela di falso ex art. 2700 c.c.. L’omessa indicazione dell’area da acquisire non inficia l’ordinanza, atteso che l’indicazione è requisito del distinto e successivo procedimento di acquisizione.

Il Fatto

Il Comune ingiungeva la demolizione di interventi edilizi realizzati in assenza del permesso di costruire in zona sottoposta al vincolo dei corsi delle acque pubbliche: completamento di un fabbricato preesistente, un manufatto con struttura portante in ferro e due container uniti da copertura in lamiera. Il provvedimento richiamava il verbale di sopralluogo della Polizia Locale.

La ricorrente impugnava l’ordine davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la mancata indicazione del corso d’acqua e l’indeterminatezza delle opere contestate. Il TAR respingeva il ricorso. L’erede della ricorrente proponeva appello, reiterando le censure sulla partecipazione procedimentale e sul difetto di motivazione in ordine al vincolo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il tema della partecipazione procedimentale. L’appellante sosteneva che il consolidamento nel tempo e l’affidamento ingenerato dall’inerzia dell’amministrazione imponessero una ponderata motivazione sull’interesse pubblico alla rimozione. La Corte replica che, trattandosi di atto vincolato, l’omessa comunicazione di avvio non assume carattere invalidante quando risulta palese che il contenuto del provvedimento non sarebbe potuto essere diverso.

Il percorso argomentativo esclude poi che l’affidamento possa integrare l’elemento di fatto utile a un esito diverso. Richiamando il proprio consolidato indirizzo, il Consiglio ribadisce che il mero decorso del tempo non osta alla demolizione: l’inerzia nell’esercizio di un potere-dovere di tutela di rilevanti interessi pubblici non rende legittimo ciò che è illegittimo sin dall’origine, né radica un’aspettativa qualificata nel proprietario. L’amministrazione ha l’obbligo di emanare l’ordine per il solo fatto di aver riscontrato l’abuso, e l’ingiunzione tardiva non richiede motivazione rafforzata.

Quanto alla acquisizione gratuita dell’area, la Corte richiama l’orientamento secondo cui l’effetto acquisitivo discende direttamente dalla legge al verificarsi dell’inottemperanza. L’indicazione dell’area costituisce requisito del distinto e successivo provvedimento di acquisizione, dove la portata delle sanzioni va puntualmente specificata; la sua omissione nell’ordinanza demolitoria non ne determina l’illegittimità.

Sul secondo motivo, relativo alla mancata indicazione del corso d’acqua, il Collegio valorizza il rinvio per relationem al verbale di sopralluogo. Gli atti della Polizia Giudiziaria fanno piena prova sino a querela di falso delle circostanze accertate, compresa l’insistenza dell’abuso in fascia di rispetto. Il provvedimento preceduto da esaurienti atti istruttori è adeguatamente motivato anche con il mero richiamo a essi, purché messi a disposizione del destinatario tramite accesso. La Corte aggiunge che l’ordine è plurimotivato: alla ragione del vincolo si affianca quella dell’assenza del permesso di costruire, non contestata; la censura è pertanto anche inammissibile, non potendo condurre all’annullamento. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *