Il giustificato motivo di salute impedisce la decadenza dell’allievo (TAR Lazio n. 8892 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’assenza dalla sede di formazione per un comprovato, legittimo e non imputabile impedimento, quale un’infermità documentata e tempestivamente comunicata, costituisce giustificato motivo che esclude la decadenza dalla nomina degli allievi agenti del Corpo di Polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 443/1992. L’Amministrazione è tenuta a consentire la partecipazione al primo corso utile successivo al venir meno della causa di impedimento, non potendo limitare il differimento alle sole infermità riconducibili a causa di servizio degli allievi già frequentanti.
Il Fatto
Un candidato, convocato al 185° corso per Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria con avvio previsto per il 29 maggio 2025, comunicava tempestivamente all’Amministrazione, tramite PEC del 16 maggio 2025, la propria impossibilità a presentarsi per le conseguenze di un grave incidente stradale occorso il 1° maggio 2025, documentato da certificazione medica attestante la frattura diafisaria dell’omero destro e l’applicazione di un fissatore esterno. Con successive comunicazioni del 4 giugno e del 14 luglio 2025, il ricorrente aggiornava l’Amministrazione sul proprio stato di salute, allegando relazioni specialistiche che confermavano la necessità di proseguire le cure.
L’Amministrazione rigettava l’istanza di differimento, ritenendo applicabile l’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 443/1992, che consentirebbe il rinvio al corso successivo solo per gli allievi frequentanti colpiti da infermità derivante da causa di servizio. Avverso tale diniego, il ricorrente proponeva ricorso deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, ottenendo l’ammissione con riserva al corso successivo in sede cautelare, previa documentazione dell’avvenuta guarigione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha preliminarmente escluso la presenza di controinteressati pretermessi, richiamando la propria sentenza n. 13358 del 2024, secondo cui l’Amministrazione è obbligata a consentire la partecipazione al primo corso utile successivo al venir meno della causa di impedimento, anche in sovrannumero.
Nel merito, il Collegio ha fondato la decisione sull’art. 102, comma 2, del d.lgs. n. 443/1992, che disciplina la decadenza dalla nomina per i candidati che non si presentino senza giustificato motivo. La disposizione, conformemente ai principi generali delle procedure concorsuali, esclude espressamente la decadenza nell’ipotesi di comprovato impedimento legittimo e non imputabile al candidato.
La Corte ha precisato che l’infermità può integrare il giustificato motivo di impedimento, come confermato dalla disciplina di settore che considera l’infermità contratta durante il corso una causa che impedisce la dimissione dallo stesso. Tale ricostruzione rende illegittima l’interpretazione restrittiva dell’Amministrazione, che circoscriveva il differimento alle sole patologie riconducibili a causa di servizio degli allievi già frequentanti, senza considerare l’ipotesi del candidato mai presentatosi per cause di salute indipendenti dalla sua volontà.
Quanto alla fattispecie concreta, il Collegio ha ritenuto provata la tempestiva comunicazione dell’impedimento e la sussistenza di idonea certificazione medica comprovante la frattura, la presenza del fissatore esterno e il programma terapeutico in corso. Le determinazioni impugnate non avevano considerato lo stato oggettivo del ricorrente né gli effetti conservativi discendenti dalle prescrizioni di legge e dal bando.
Conseguentemente, il ricorso è stato accolto con annullamento degli atti impugnati, fatti salvi i successivi provvedimenti dell’Amministrazione, da adottare anche ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 443/1992, con compensazione delle spese per la particolarità della questione.
Nota della Redazione
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