Sopravvenuta carenza di interesse e improcedibilità del ricorso sulla sospensione dell’esecutività dell’aggiudicazione (TAR Puglia n. 1018 del 04.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., quando l’atto impugnato abbia esaurito i propri effetti in pendenza di giudizio. La declaratoria presuppone una sopravvenienza che elimini in radice la utilità della pronuncia richiesta, restando irrilevante l’esito nel merito dei motivi originari. La compensazione integrale delle spese di lite consegue alla natura meramente processuale della decisione. Il giudice dichiara l’improcedibilità senza scrutinare la fondatezza dell’azione.
Il Fatto
Il ricorrente, RTI aggiudicatario di un lotto di una procedura aperta indetta da una stazione appaltante comunale per il servizio di ristorazione scolastica, impugnava davanti al TAR l’atto con cui l’amministrazione aveva sospeso l’esecutività di una propria precedente determinazione. Quest’ultima era stata adottata in ottemperanza a una sentenza del medesimo TAR che, in accoglimento di un precedente ricorso dello stesso RTI, aveva parzialmente caducato l’originaria gara imponendo la rivalutazione delle offerte, all’esito della quale era stata disposta l’aggiudicazione in favore dei ricorrenti.
In pendenza del giudizio, la sentenza presupposta veniva annullata dal Cons. Stato con accoglimento dell’appello della controinteressata. Con nota successiva il ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, in ragione delle nuove circostanze intervenute.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il provvedimento impugnato ha cessato di produrre i propri effetti per effetto delle sopravvenienze verificatesi nel corso del giudizio. La declaratoria resa dal Consiglio di Stato, annullando la sentenza che costituiva il presupposto della determinazione di aggiudicazione, ha inciso radicalmente sull’assetto degli interessi dedotti in causa.
La parte ricorrente ha quindi manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Il Tribunale ne prende atto e qualifica la situazione processuale ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., norma che disciplina la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione non investe i motivi di ricorso e non ne scrutina la fondatezza. La Corte si limita a verificare che l’utilità della pronuncia sia venuta meno per effetto della nuova situazione di fatto e di diritto, connotando la vicenda come carenza sopravvenuta dell’interesse a ricorrere.
Quanto alle spese, il Collegio dispone la compensazione integrale in considerazione della pronuncia in rito. Il dispositivo ordina l’esecuzione della sentenza dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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