Revisione patente: obbligo di avviso e motivazione rafforzata (TAR Lazio n. 1111 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di revisione della patente di guida emesso ai sensi dell’art. 128 cod. str. deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, non ricorrendo di regola ragioni d’urgenza e non essendo l’esito del procedimento vincolato, ma connotato da ampia discrezionalità tecnica. Il verbale della Commissione Medica Locale che si limiti alla formula “non idoneo”, senza esplicitare l’iter logico seguito e in contrasto con gli esiti degli accertamenti sui requisiti fisici, determina un vizio di motivazione del provvedimento di sospensione, in violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. La patologia del richiedente non è di per sé sufficiente a giustificare la sospensione se non è spiegato il modo in cui essa incide sui requisiti psico-fisici.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Motorizzazione Civile di Latina del 7 febbraio 2025, con cui è stata sospesa la patente di guida a decorrere dalla data di adozione fino alla produzione di documentazione attestante il recupero dei prescritti requisiti psichici e fisici. Il provvedimento richiamava la certificazione della Commissione Medica Locale del 16 gennaio 2025, che aveva dichiarato l’inidoneità del ricorrente alla guida fino al mese di ottobre 2025.
Il ricorso era affidato a tre motivi: omessa comunicazione di avvio del procedimento; travisamento dei fatti e vizio d’istruttoria, per essere il giudizio di inidoneità in contrasto con gli esiti favorevoli degli accertamenti sui singoli parametri e con successiva certificazione della struttura curante; vizio di motivazione. In sede cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza con ordinanza n. 105/2025.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio rileva d’ufficio la tardività della memoria depositata dall’Asl di Latina il 9 dicembre 2025, oltre il termine dell’art. 73, comma 1, ultimo inciso, cod. proc. amm., con conseguente impossibilità di esaminarne il contenuto. Rileva altresì che, nonostante la scadenza degli effetti del verbale della CML alla fine di ottobre, l’interesse ad agire permane, non essendo il ricorrente stato riconvocato per un nuovo accertamento.
Nel merito, il ricorso è fondato. Il provvedimento impugnato non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della legge n. 241/1990. Tale adempimento era vieppiù doveroso: non ricorreva alcuna ragione d’urgenza; l’esito del procedimento non era vincolato, essendo le valutazioni dell’Amministrazione permeate da alto tasso di discrezionalità tecnica; il ricorrente ha allegato elementi che, se acquisiti nel contraddittorio, avrebbero potuto orientare il potere in senso a sé favorevole.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento secondo cui il provvedimento di revisione della patente ex art. 128 cod. str. deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio, essendo connotato da ampi margini di discrezionalità (TAR Lazio, sez. III, n. 3197 del 2019; TAR Liguria, II, n. 600/2017; TAR Sicilia, Catania, IV, n. 1582/2015). La comunicazione non è adempimento puramente formale, ma serve a consentire all’interessato di far valere le proprie ragioni in sede procedimentale (TAR Lazio, Roma, III, n. 4862/2013). Il provvedimento di revisione, pur avendo funzione latamente cautelare, non si caratterizza per l’immediatezza dei provvedimenti d’urgenza (TAR Lazio, Roma, III, n. 7535/2012).
È fondata anche la censura di vizio di motivazione. Il provvedimento di sospensione si limita a richiamare l’esito della CML, il cui verbale riporta la sola generica formula “Non idoneo”, senza alcuna spiegazione dell’iter logico, e risulta perfino in contrasto con gli esiti degli accertamenti sui requisiti fisici (udito e vista), privi di criticità. La patologia oncologica del ricorrente non è ex se sufficiente, non essendo spiegato il modo in cui essa incida sui requisiti psico-fisici, e risultando prodotte certificazioni di strutture pubbliche attestanti la non diretta influenza. Ne consegue la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990.
Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di sospensione annullato, salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre oneri di legge e restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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