Silenzio della Prefettura sui flussi e revoca del nulla osta: il TAR dispone un rinvio per acquisire elementi istruttori. (TAR Puglia n. 55 del 19.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, il tribunale, ove l’Amministrazione depositi una relazione difensiva solo il giorno antecedente l’udienza di discussione, è tenuto a disporre un rinvio, assegnando alle parti un termine per memorie, al fine di garantire il contraddittorio. Parimenti, qualora l’Amministrazione eccepisca l’avvio di un procedimento di revoca del nulla osta, il giudice deve disporre appositi incombenti istruttori per acquisire elementi di conoscenza sullo stato del procedimento, prima di decidere sulla fondatezza del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, impugnava il silenzio serbato dalla Prefettura di Foggia sulla richiesta di convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, presentata nell’ambito di una procedura c.d. “flussi” dell’anno 2023. L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, depositava una relazione con la quale eccepiva il difetto di legittimazione attiva e l’infondatezza del ricorso, asserendo di aver avviato la revoca del nulla osta all’ingresso per irregolarità della documentazione presentata dal datore di lavoro.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la relazione della Prefettura è stata depositata soltanto il giorno antecedente l’udienza camerale fissata per l’esame del ricorso. Tale deposito tardivo ha determinato la necessità di garantire al ricorrente il diritto di replicare alle eccezioni sollevate, concedendo un termine per il deposito di memorie e documenti.

Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto necessario acquisire d’ufficio ulteriori elementi di conoscenza in ordine all’effettivo stato del procedimento di revoca del nulla osta avviato dall’Amministrazione. L’esito di tale procedimento, infatti, appare preliminare e potenzialmente decisivo per la definizione della controversia riguardante la legittimità del silenzio.

In accoglimento di tali esigenze, il TAR ha disposto il rinvio della trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 4 marzo 2026, assegnando alle parti un termine di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per presentare memorie e documenti. Ha, infine, ordinato alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione del provvedimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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