Ottemperanza per la Carta docente: commissario ad acta e diniego di astreinte (TAR Lombardia n. 3136 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, l’accoglimento della domanda di esecuzione di una sentenza di condanna dell’amministrazione, pronunciata dal giudice ordinario, comporta l’assegnazione all’amministrazione stessa di un termine per adempiere e la nomina, sin da quel momento, di un commissario ad acta che provveda in via sostitutiva in caso di perdurante inerzia. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere respinta quando sussistano “altre ragioni ostative”, quali la complessità del procedimento per l’attivazione della Carta elettronica del docente, la sua natura di beneficio eventuale e non di sostentamento, e l’eccezionale mole di contenzioso seriale. Il commissario ad acta, se dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non ha diritto ad alcun compenso.

Il Fatto

La ricorrente, docente, agiva in ottemperanza avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023 e condannato l’amministrazione al relativo accredito. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero, ma nessun adempimento era seguito. La ricorrente domandava pertanto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato l’avvenuta notifica del titolo esecutivo e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha quindi disposto che il Ministero desse esecuzione alla sentenza nel termine di 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente decisione, nominando sin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempimento.

Quanto alla domanda di astreinte, il Collegio l’ha respinta richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato (Ad. Plen. 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui l’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha aggiunto al limite della manifesta iniquità quello dell’esistenza di “altre ragioni ostative”. Tali ragioni sono state individuate nella complessità del procedimento per l’attivazione della Carta, che coinvolge più soggetti, tra cui le società SO.GE.I. e CONSAP, e nella natura del beneficio, considerato un incentivo eventuale e non un mezzo di sostentamento.

Il carattere seriale del contenzioso e il limitato impegno difensivo hanno infine determinato la liquidazione delle spese in misura ridotta, pari a euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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