Esecuzione del giudicato sulla carta docente (TAR Liguria n. 1019 del 25.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza a una sentenza del giudice del lavoro che ha condannato l’amministrazione all’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, accerta l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 e, in assenza di contestazioni nel merito, ordina l’esecuzione del giudicato. L’ordine di ottemperanza si sostanzia nell’emissione della carta intestata ai ricorrenti e nell’accredito delle somme corrispondenti alle annualità richieste, entro un termine perentorio. Sussistendo i presupposti, il collegio nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza e, su richiesta di parte, applica la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurandola agli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo.
Il Fatto
Quattro docenti hanno agito davanti al TAR Liguria per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, sezione lavoro, 20.4.2023, n. 366. Con quel provvedimento il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato ad assegnare loro la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di euro 500,00 per ciascun anno scolastico.
Le annualità oggetto di causa variano da ricorrente a ricorrente e coprono un arco temporale compreso tra l’anno scolastico 2017/2018 e il 2022/2023. Il Ministero si è costituito in giudizio senza svolgere contestazioni nel merito. Alla camera di consiglio del 24 settembre 2025 il ricorso è passato in decisione.
La Motivazione della Corte
Il collegio verifica anzitutto i presupposti del rito dell’ottemperanza. Accerta l’assenza di qualunque contestazione nel merito da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Su queste basi ordina al Ministero di provvedere all’esecuzione della sentenza.
L’ordine di ottemperanza assume un contenuto specifico: emissione della carta del docente intestata ai ricorrenti e accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso. Il termine assegnato è di sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia. Il giudice non si limita a una statuizione generica di adempimento, ma individua la prestazione dovuta in modo puntuale, così da rendere verificabile l’esecuzione.
Sussistono altresì i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, individuato nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero. Il commissario dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di trenta giorni. La nomina è subordinata all’ulteriore inottemperanza, secondo lo schema tipico dell’art. 21 del cod. proc. amm. richiamato dalla disciplina dell’ottemperanza.
Il collegio accoglie anche la richiesta di penalità di mora, non ricorrendo ragioni ostative. La misura è determinata negli interessi legali sugli importi da accreditare per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato. Il dies a quo coincide con il sessantesimo giorno dalla comunicazione, o se anteriore dalla notificazione della sentenza all’amministrazione debitrice; il dies ad quem è il giorno dell’esecuzione oppure, in difetto, quello dell’insediamento del commissario.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il dispositivo accoglie il ricorso, ordina l’ottemperanza nel termine di sessanta giorni, nomina il commissario, condanna l’amministrazione alla penalità di mora e alle spese.
Nota della Redazione
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