Reclamo avverso relazione del commissario ad acta e limiti del giudicato di (Cons. Stato n. 1019 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il reclamo avverso la relazione del commissario ad acta non consente alla parte di riproporre le censure già esaminate e superate in sede di supplemento istruttorio. Il commissario, nel determinare il mancato utile, è vincolato al giudicato formatosi sulla sentenza di merito e sulle sue statuizioni esecutive. Quando l’appalto non è stato realizzato, il margine di utile va calcolato in via teorica, non essendo state effettivamente sostenute le spese di esecuzione. L’aliunde perceptum richiede la prova che i ricavi conseguiti siano riferibili a lavori assunti nel periodo di durata del contratto non eseguito; i bilanci e le attestazioni SOA, di per sé, non assolvono tale onere. Il reclamo infondato va respinto, con condanna della parte soccombente alle spese e al compenso del commissario.

Il Fatto

La società appaltatrice ha proposto ricorso per la corretta esecuzione della sentenza della Sezione n. 3565 del 2023, che aveva ordinato al Comune di provvedere al pagamento dell’importo determinato dal commissario ad acta nei termini fissati dalla sentenza di merito n. 1814 del 2022. Il commissario ha depositato la propria relazione, quantificando in euro 717.369,09 l’importo dovuto a titolo di perdita dell’utile connesso alla mancata esecuzione del contratto di appalto, oltre interessi.

Avverso tale relazione il Comune ha proposto un primo reclamo, deducendo la violazione del giudicato in punto di determinazione dell’aliunde perceptum e dell’utile di impresa. La Sezione ha disposto un supplemento istruttorio a carico del commissario, il quale ha confermato il proprio elaborato aggiornando l’importo in euro 726.523,00. Il Comune ha quindi esperito un ulteriore reclamo, riproponendo le medesime critiche tecniche.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza comunale di rinvio della trattazione, osservando che la richiesta di rinvio, nel rispetto dei termini a difesa, è prerogativa della parte che resiste a un’iniziativa altrui. Il termine a difesa serve a garantire il contraddittorio e non può essere invocato da chi ha proposto il reclamo.

Nel merito, il Comune ripropone le critiche già svolte quanto alla mancata considerazione dei bilanci degli anni 2015/2017 ai fini del calcolo dell’aliunde perceptum. La doglianza è infondata: i valori di bilancio non danno evidenza che i volumi d’affari e i redditi siano riferibili a lavori assunti nel periodo considerato, né alla loro riconducibilità a lavori di costruzione, stante la pluralità di attività risultanti dall’oggetto sociale. Analogo ragionamento vale per le attestazioni SOA, non essendovi attinenza tra l’utile realizzato e l’aumento della qualificazione conseguita.

Quanto alla determinazione dell’utile di impresa, il reclamo contesta la mancata considerazione delle criticità incontrate nell’esecuzione da parte di altro operatore e la mancata decurtazione delle spese, che avrebbero ridotto il margine dal 7 al 3 per cento. La censura è infondata, perché basata su un’ipotesi: le difficoltà di un diverso soggetto e i costi del subappalto non sono estensibili alla società appaltatrice.

La metodologia seguita dal commissario è coerente con il giudicato della sentenza n. 1814 del 2022, che impone di attenersi all’offerta economica, di determinare il margine residuo dopo il ribasso, di decurtare le spese necessarie e l’eventuale aliunde perceptum. Trattandosi di appalto non realizzato, il margine non poteva che essere calcolato in via teorica, non essendo documentabili spese mai sostenute.

Il reclamo è quindi respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro tremila/00 in favore del difensore distrattario. Il Collegio pone a carico del Comune il compenso del commissario ad acta, liquidato in euro diecimila/00, detratto l’anticipo di euro cinquemila/00 già corrisposto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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