Ricorso collettivo inammissibile per disomogeneità delle posizioni e calcolo voto specializzazione (TAR Toscana n. 950 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza congiunta dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti. Grava sui co-ricorrenti la prova, da valutare ex ante e in astratto, della puntuale identità di petitum e di causa petendi, oltre che dell’insussistenza del conflitto. Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del D.M. 30 settembre 2011, la valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi delle valutazioni e del punteggio dell’esame finale, quali elementi distinti e autonomi. La nota ministeriale che introduce una diversa formula di calcolo è priva di portata generale e non può disapplicare la disciplina del decreto ministeriale.
Il Fatto
Con decreto della Rettrice di un ateneo viene indetta la selezione per l’ammissione ai corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. I ricorrenti si immatricolano, partecipano al percorso formativo e superano l’esame finale, riportando votazioni diverse, comprese tra 27/30 e 28/30.
Gli stessi impugnano la valutazione complessiva finale e i verbali della prova finale, nella parte in cui non determinano il voto complessivo, e chiedono l’accertamento del diritto a vedersi riconosciuto, nelle graduatorie provinciali scolastiche, il punteggio corrispondente a 29/30. Lamentano che l’ateneo abbia calcolato la media tra la media ponderata del percorso e il voto dell’esame finale, anziché un’unica media di tutte le valutazioni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo di ammissibilità del ricorso proposto in forma collettiva-cumulativa. Richiamando un proprio consolidato orientamento, ribadisce che tale forma è ammessa solo in presenza congiunta dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali e dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale.
Il ricorso collettivo costituisce deroga al principio per cui ogni domanda va proposta dal relativo titolare con separata azione, coerente con la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa. Sui co-ricorrenti grava quindi la prova della puntuale identità di oggetto e motivi e dell’assenza di conflitto.
Nel caso concreto le posizioni non sono omogenee: viene contestato il conteggio di valutazioni finali diverse per ciascun ricorrente. Un motivo riguarda esclusivamente la posizione di uno solo di essi. Inoltre la pretesa di migliore collocazione nelle graduatorie può configurare un conflitto di interessi potenziale, essendo ciascuno interessato a collocarsi in posizione superiore rispetto agli altri.
Il ricorso è pertanto inammissibile. In ogni caso sarebbe infondato nel merito. L’art. 9, comma 5, del D.M. 30 settembre 2011, pur nella sua formulazione non perspicua, impone di prendere in considerazione due elementi distinti: i voti degli esami e il voto della prova finale. Correttamente l’ateneo ha operato la media aritmetica di queste due autonome votazioni.
La nota ministeriale invocata dai ricorrenti, che individua una diversa formula, è rivolta a un singolo ateneo e priva di portata generale; modificando la portata della norma, si pone in contrasto con il decreto ministeriale. Il Collegio richiama infine una pronuncia del Cons. Stato, sez. VII, n. 1128 del 2026, secondo cui la nota non può assurgere a fonte sovraordinata al decreto né giustificare un errore interpretativo. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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