Irregolarità elettorali non invalidanti se non provano l’incidenza sul risultato (TAR Toscana n. 1021 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dei risultati delle operazioni elettorali, la rilevanza costituzionale del diritto di voto ex art. 48 Cost. impone di riconoscere effetto invalidante soltanto alle anomalie procedimentali che impediscano l’accertamento della regolarità delle operazioni, con effettiva e radicale diminuzione delle garanzie di legge. Le mere irregolarità, da cui non derivi pregiudizio per la libera espressione del voto, non comportano l’annullamento delle operazioni. In materia elettorale i principi di specificità dei motivi e dell’onere della prova sono attenuati, ma il ricorrente deve comunque indicare circostanze concrete e allegare elementi indiziari attendibili, restando esclusa la proposizione di ricorsi meramente esplorativi. Lo scarto tra il totale dei voti validi, i voti attribuiti al solo candidato Sindaco e i voti di lista può trovare spiegazione nel voto disgiunto, là dove ne sia ammessa l’espressione.
Il Fatto
Nel giugno 2024 si svolgono a Capannori le elezioni comunali. Al primo turno risulta eletto Sindaco, con la maggioranza assoluta dei voti validi, il candidato sostenuto da un gruppo di liste. La lista collegata alla candidata Sindaco non eletta supera la soglia di sbarramento del 3%, ma la sua cifra elettorale risulta inferiore all’ultimo quoziente utile attribuito alla coalizione del Sindaco eletto: 829 contro 831,25.
La ricorrente impugna l’atto di proclamazione degli eletti, i verbali dell’Ufficio centrale e i verbali di numerose sezioni, deducendo omesse determinazioni dei votanti e delle schede, discordanze tra voti validi, voti al solo Sindaco e voti di lista, nonché l’ammissione al voto di un soggetto non iscritto e l’assenza di una scrutatrice nella ripresa dello scrutinio. Chiede la rinnovazione delle operazioni in alcune sezioni e il riconteggio in altre, con attribuzione del seggio alla propria lista.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal principio consolidato secondo cui, essendo il procedimento elettorale preordinato alla formazione e all’accertamento della volontà degli elettori, solo le anomalie che impediscono di verificare la regolarità delle operazioni producono effetto invalidante. Richiama sul punto Cons. Stato Sez. V n. 3166 del 2016 e Sez. III n. 2131 del 2016: i vizi devono raggiungere una soglia tale da compromettere la libertà e la genuinità del voto.
Sul piano dell’onere della prova il Tribunale richiama Cons. Stato Sez. II n. 3483 del 2022. In materia elettorale la specificità dei motivi e l’onere probatorio sono attenuati, ma resta necessario indicare la natura dei vizi, il numero delle schede contestate e le sezioni di riferimento, allegando elementi indiziari idonei a costituire un principio di prova plausibile. Il ricorso non può trasformarsi in una richiesta di riesame generale dello scrutinio.
Applicando tali criteri, le irregolarità relative alla Sezione 1 — mancata determinazione delle schede autenticate e omessa verifica del numero delle schede scrutinate e dei votanti — non risultano supportate da alcuna dimostrazione, neppure indiziaria, di un’incidenza sul risultato in danno della ricorrente. Lo stesso vale per le censure sulla Sezione 8: lo scarto tra voti validi, voti al solo Sindaco e voti di lista trova plausibile spiegazione nel voto disgiunto, ammesso nei Comuni con più di 15.000 abitanti. L’ammissione al voto di un soggetto non iscritto nei registri, trattandosi di un solo voto, non determina di per sé l’annullamento in assenza di elementi che ne dimostrino l’incidenza. La censura sulla mancata allegazione del reclamo è inammissibile per genericità.
Quanto alla Sezione 51, l’assenza di una scrutatrice non vizia la costituzione dell’Ufficio: l’art. 25 d.P.R. n. 570/1960 richiede la presenza di almeno tre membri, fra cui il presidente o il vicepresidente, e nel caso di specie tre componenti erano presenti. Il terzo motivo cade per la medesima ragione: la ricorrente calcola i voti mancanti per differenza senza considerare il voto disgiunto.
Il ricorso è pertanto respinto nel merito, in quanto esplorativo e privo di elementi dimostrativi dell’incidenza delle irregolarità sul procedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore del Comune; nulla per il controinteressato non costituito.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.