Ottemperanza al giudicato civile e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 3209 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato civile di condanna dell’Amministrazione al pagamento di somme di denaro, il giudice amministrativo accerta l’inadempimento e ordina l’esecuzione entro un termine, nominando sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. Il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30 del 1997, deve essere decorso perché l’azione di ottemperanza sia fondata. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente, essendo rimessa a una valutazione di equità. Nel giudizio di ottemperanza le spese relative ad atti successivi al giudicato sono liquidate solo in quanto funzionali all’introduzione del giudizio, con esclusione di quelle di precetto.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Campania per ottenere l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli del 18.11.2024, con cui l’Amministrazione era stata condannata al pagamento di una somma di denaro in suo favore, oltre interessi. Il titolo giudiziale era stato notificato al Ministero dell’Istruzione e del Merito e non era stato impugnato con appello.
La ricorrente ha chiesto, oltre all’esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza dimostrare l’avvenuto adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza posta a fondamento dell’azione era stata notificata all’Amministrazione e non era stata appellata, come attestato dalla cancelleria. Era, inoltre, ampiamente trascorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva, previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, convertito dalla legge n. 30 del 1997, per il completamento delle procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme di denaro.
Il Ministero non aveva fornito alcuna prova dell’adempimento alle statuizioni giudiziali. Su queste premesse il ricorso è stato accolto e l’Amministrazione è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inottemperanza, il TAR ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo Dipartimento competente, con facoltà di delega, che provvederà su specifica richiesta della ricorrente e nei termini indicati in motivazione.
Quanto alle spese accessorie, il Collegio ha precisato che nel giudizio di ottemperanza le ulteriori somme richieste per spese, diritti e onorari successivi alla sentenza sono dovute solo in relazione alla pubblicazione, all’esame e alla notifica della medesima, nonché per gli atti accessori funzionali all’introduzione del giudizio. Non sono invece dovute le spese non funzionali, come quelle di precetto, poiché l’uso di strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è rimesso alla libera scelta del creditore. Il Collegio ha richiamato sul punto la giurisprudenza amministrativa, tra cui TAR Calabria Catanzaro n. 699 del 2010, TAR Lazio Latina n. 1348 del 2009 e Cons. Stato sez. IV n. 2490 del 2001.
È stata invece respinta la domanda di condanna al pagamento delle astreintes, non ritenendosi equa l’applicazione della misura nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente e liquidate in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Nota della Redazione
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