Inerzia del Ministero legittima ottemperanza e nomina commissario ad acta (TAR Liguria n. 152 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il decorso infruttuoso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione abbia provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo, legittima l’accoglimento dell’actio iudicati. In caso di inerzia, il giudice amministrativo può ordinare l’adempimento entro un termine, nominare un commissario ad acta e irrogare una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., assumendo come dies a quo il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per l’ottemperanza e come dies ad quem la data dell’adempimento o dell’insediamento del commissario.
Il Fatto
La ricorrente, docente non di ruolo con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Savona, sezione lavoro, una sentenza passata in giudicato che ne accertava il diritto a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/22, 2022/23 e 2024/25, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a emettere la carta e a erogare l’importo dovuto, oltre accessori.
Non avendo ricevuto esecuzione dalla sentenza, la docente notificava il titolo esecutivo all’Amministrazione e, decorso infruttuosamente il termine di grazia di centoventi giorni, proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Liguria, lamentando l’inerzia dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR, verificata la regolarità della notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione e l’avvenuto decorso del termine dilatorio di centoventi giorni, ha ritenuto fondata la domanda di ottemperanza. Il Collegio ha evidenziato che il Ministero, pur costituitosi in giudizio, non aveva svolto alcuna contestazione, così non assolvendo all’onere della prova dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo azionato, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ.
Sulla base di tali premesse, il TAR ha ordinato all’Amministrazione scolastica di dare esecuzione al giudicato, rilasciando alla ricorrente la carta del docente e accreditando sulla stessa la somma di 1.500,00 euro, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempimento, ha nominato un commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente del Ministero, che avrebbe dovuto provvedere in via sostitutiva entro trenta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza.
Il Collegio ha, inoltre, accolto la domanda di irrogazione dell’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., fissando la penalità di mora nella misura degli interessi legali sugli importi dovuti. Il dies a quo è stato individuato nel sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza, considerando la necessità di un’attività aggiuntiva rispetto al semplice versamento di somme, quale l’emissione della carta elettronica. Il dies ad quem è stato, invece, fissato al giorno dell’adempimento o dell’insediamento del commissario ad acta.
Da ultimo, il TAR ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate forfettariamente in 500,00 euro, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, richiamando il principio di assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive.
Nota della Redazione
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