Revoca del nulla osta al lavoro vincolata ed esclusa dalla legge 241/1990 (TAR Lazio n. 451 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato disposta ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022, convertito dalla legge n. 122/2022, per il sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. n. 286/1998, costituisce provvedimento di natura vincolata, che l’amministrazione è tenuta ad adottare senza margini di apprezzamento. La fattispecie è del tutto peculiare e non presuppone né sopravvenienze né valutazioni di rispondenza del provvedimento all’interesse pubblico. Ne consegue che non trovano applicazione gli artt. 21-nonies e 21-quinquies della legge n. 241/1990, non essendo richieste ragioni di interesse pubblico né alcun bilanciamento tra l’interesse del destinatario e quello dei controinteressati.

Il Fatto

Il ricorrente aveva ottenuto dalla Prefettura di Frosinone il nulla osta necessario all’assunzione di un lavoratore extracomunitario. Successivamente al rilascio, l’amministrazione comunicava l’avvio del procedimento di revoca, ravvisando carenze nella documentazione posta a corredo dell’istanza, e quindi adottava il provvedimento impugnato ai sensi dell’art. 42, comma 2, del d.l. 73/2022.

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento, deducendo violazione degli artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, difetto di motivazione ed eccesso di potere, oltre alla mancata considerazione degli elementi sopravvenuti ex art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. L’istanza cautelare era stata respinta con ordinanza n. 127 del 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma le ragioni già poste a fondamento del rigetto cautelare. La norma invocata dall’amministrazione consente il rilascio del nulla osta entro trenta giorni anche in assenza della completa istruttoria sui presupposti, ma impone la revoca del nulla osta e del visto di ingresso non appena emergano gli elementi ostativi.

Si tratta di una fattispecie di revoca del tutto peculiare rispetto al paradigma dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: non presuppone sopravvenienze né valutazioni circa la rispondenza del provvedimento all’interesse pubblico, ma solo l’emersione degli elementi impeditivi. La stessa non rientra neppure nello schema dell’annullamento d’ufficio, non essendo richieste ragioni di interesse pubblico né alcuna comparazione tra gli interessi in gioco.

Nel caso concreto l’amministrazione aveva elencato, nella comunicazione di avvio, numerose carenze documentali. Il ricorrente ha depositato solo la scansione della ricevuta di una PEC trasmessa il 7 febbraio 2025, senza che risulti il contenuto degli allegati né alcuna allegazione specifica in ricorso. La documentazione prodotta, inoltre, non è idonea a superare tutte le carenze segnalate.

Il provvedimento è adeguatamente motivato con riferimento ai presupposti della norma applicata, estranea alla disciplina dell’autotutela. Infondata è anche la censura ex art. 5 del d.lgs. n. 286/1998, norma non applicabile alla diversa fattispecie della revoca del nulla osta e comunque invocata senza indicare quali sopravvenienze non sarebbero state valutate. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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