Sanzioni militari di stato e sindacato di proporzionalità del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 1027 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni disciplinari di stato e quelle di corpo previste per il personale militare dagli artt. 1357 e 1358 d.lgs. n. 66 del 2010 tutelano graduazioni diverse dell’interesse pubblico: le prime reprimono le violazioni più gravi, con effetto esterno alla compagine militare; le seconde le infrazioni lievi, con finalità educativa interna. Nella valutazione della gravità dei fatti e nella graduazione della sanzione l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità, non potendo il giudice amministrativo sostituire la propria valutazione, salvo violazione di norme procedurali o ipotesi limite di eccesso di potere per abnormità o travisamento dei fatti. L’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova non impedisce la sanzione disciplinare di stato, che si fonda sulla gravità oggettiva della condotta e non sull’esito del giudizio penale.

Il Fatto

Il ricorrente, graduato dell’Aeronautica Militare, è stato destinatario di un decreto dirigenziale del Ministero della Difesa con cui gli è stata irrogata la sospensione dall’impiego per un mese. Durante un servizio di Capo Posto presso il corpo di guardia, il militare aveva lasciato aperta la porta del corpo di guardia, lasciato le chiavi dell’armeria nella serratura, omesso le firme sul registro di carico e scarico armi e si era addormentato, venendo sorpreso dal Comandante del Gruppo.

Per gli stessi fatti il ricorrente era stato sottoposto a procedimento penale militare per violata consegna aggravata, definito con sentenza del GUP dichiarativa di non doversi procedere per estinzione del reato a seguito dell’esito positivo della messa alla prova. Il militare ha impugnato il decreto disciplinare deducendo violazione dell’art. 1355 d.lgs. n. 66 del 2010, difetto di motivazione ed eccesso di potere per irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità e gradualità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la distinzione tra le due tipologie sanzionatorie richiamando un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cons. Stato sez. II n. 5344 del 2023; Cons. Stato sez. II n. 3720 del 2022; Cons. Stato sez. II n. 667 del 2022): le sanzioni di stato attengono alle violazioni più gravi, che ledono l’interesse generale dell’Amministrazione o dell’intera collettività; le sanzioni di corpo alle infrazioni lievi, che esauriscono la funzione all’interno dell’organizzazione.

Il TAR ribadisce poi il perimetro del sindacato giudiziale: la graduazione della sanzione integra una scelta discrezionale dell’Amministrazione, insindacabile nel merito salvo violazione delle norme procedurali o ipotesi limite di eccesso di potere per abnormità e travisamento dei fatti (Cons. Stato sez. IV n. 2629 del 2021).

Nel caso concreto i fatti non sono sostanzialmente contestati. Il Collegio osserva che la mancata sanzione in sede penale dipende unicamente dalla scelta del rito da parte dell’imputato, sfociata nella messa alla prova e nell’estinzione del reato, e non assume rilievo ai fini disciplinari. La qualificazione della sanzione come di stato risulta giustificata dalla gravità oggettiva della condotta: durante le ore in cui l’armeria è rimasta di fatto aperta e incustodita, chiunque avrebbe potuto introdursi e prelevare le armi.

Il comportamento è giudicato superficiale e in contrasto con i doveri del grado e del giuramento, idoneo a ledere la pubblica incolumità, il prestigio dell’Istituzione e il rapporto di fiducia con il graduato. I precedenti di servizio e lo stato di servizio sono stati comunque valutati, essendo stata scelta la più lieve delle sanzioni di stato e contenuta l’entità nel minimo edittale di un mese.

Il ricorso è respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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