Payback dispositivi medici: legittimo il meccanismo, difetto di giurisdizione sui ripiani regionali (TAR Lazio n. 3954 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il meccanismo del payback sui dispositivi medici, come applicabile per gli anni 2015-2018, è ragionevole e proporzionato, costituendo un contributo solidaristico delle imprese fornitrici a fronte della razionalizzazione della spesa sanitaria. La relativa disciplina rispetta la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost. e non lede l’affidamento, poiché le imprese erano consapevoli del meccanismo già dal 2015. I provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, adottati ai sensi dell’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015, pongono un’attività interamente vincolata, priva di discrezionalità, da cui deriva un diritto soggettivo dell’azienda fornitrice: la controversia spetta quindi al giudice ordinario.
Il Fatto
Una società fornitrice di dispositivi medici ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, il decreto del 6 ottobre 2022 recante le linee guida, l’accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 e la circolare ministeriale del 29 luglio 2019, con cui è stata data attuazione al meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018.
Con successivi motivi aggiunti la ricorrente ha gravato i provvedimenti con cui diverse regioni e province autonome hanno approvato gli elenchi delle aziende soggette al ripiano, indicando gli importi dovuti. La questione centrale riguarda la legittimità del payback e l’individuazione del giudice competente sui provvedimenti regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo a partire dall’art. 17, comma 1, lett. c), d.l. n. 98/2011, che ha introdotto il tetto di spesa per i dispositivi medici, e dall’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, che ha posto a carico delle aziende fornitrici una quota crescente del ripiano. Richiama poi la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024, che ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata sotto il profilo dell’art. 41 Cost.
Quanto alla riserva di legge, la Corte costituzionale ha escluso la violazione dell’art. 23 Cost., poiché la disciplina individua i soggetti obbligati, l’oggetto della prestazione e le indicazioni procedurali. Il Collegio rileva che il sistema era sostanzialmente noto alle imprese già dal 2015, prima delle gare, e che la fissazione del tetto regionale al 4,4% del fabbisogno standard nel 2019 ha confermato la misura di quello nazionale.
Ne deriva l’infondatezza delle censure sulla dedotta retroattività e sulla lesione dell’affidamento. Il payback resta estraneo alle procedure di evidenza pubblica: opera ab externo sulla sfera patrimoniale del fornitore, senza incidere su prezzo o entità della fornitura. Il ricorso principale è pertanto rigettato.
I motivi aggiunti sono invece inammissibili per difetto di giurisdizione. La norma attribuisce a regioni e province solo attività di verifica contabile, compilazione dell’elenco e imposizione del pagamento secondo percentuali già fissate ex lege. Si tratta di attività interamente vincolata, da cui sorge un rapporto obbligatorio e un diritto soggettivo dell’impresa al corretto calcolo dell’importo. Trova applicazione la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 28429 del 2022, che radica la cognizione nel giudice ordinario. La causa può essere riassunta davanti a quest’ultimo entro tre mesi dal passaggio in giudicato.
Nota della Redazione
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