Ottemperanza e astreinte nel silenzio della p.a. sull’esecuzione del giudicato (TAR Calabria n. 1166 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo e il perdurante inadempimento della p.a. integrano la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., con conseguente ordine di esecuzione del giudicato nel termine assegnato. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha carattere sanzionatorio e si cumula con gli interessi legali dovuti in forza della condanna, potendo essere determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. La nomina del Commissario ad acta può essere disposta sin d’ora, per il caso di protratta inottemperanza, con attribuzione allo stesso del potere di dare esecuzione anche alle spese di lite non rifuse. La disposizione dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001 si applica per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro, con spese dell’attività commissariale a carico dell’amministrazione.

Il Fatto

Con sentenza n. 521/2023, passata in giudicato, il Tribunale di Crotone, Sez. Lavoro, ha accertato il diritto della ricorrente all’erogazione, per gli anni scolastici indicati in ricorso, della retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del comparto scuola per il secondo biennio economico 2000-2001, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di quanto dovuto, oltre interessi legali o rivalutazione monetaria.

La ricorrente ha notificato la sentenza il 9.06.2023 e ha richiesto il pagamento. Di fronte all’inerzia dell’amministrazione ha proposto actio iudicati davanti al TAR Calabria, chiedendo l’ottemperanza del giudicato e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Sussiste dunque la fattispecie di cui all’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e il ricorso è fondato.

Il Ministero deve pertanto eseguire la sentenza civile secondo le prescrizioni in essa contenute, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione di ottemperanza, a cura della ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine, il TAR nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero, o suo delegato, affinché provveda in via sostitutiva compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.

Quanto alle spese dell’attività commissariale, il Collegio le pone a carico dell’amministrazione inadempiente, richiamando l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma, pur dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto, si applica per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

La ricorrente ha chiesto anche la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.. Non emergendo iniquità o altre cause ostative, il TAR la determina nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege o disposti nella condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. L’importo è dovuto dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, all’insediamento del Commissario, restando salvo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2021.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine e non espressamente disciplinata, come indicato dal Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016. Il Collegio stabilisce inoltre che, in caso di mancata rifusione nel termine di trenta giorni, al pagamento provveda il Commissario nominato, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele e per ragioni di economia processuale, evitando un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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