Ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto e penalità di mora contro il (TAR Sicilia n. 2183 del 22.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando ha ad oggetto un decreto ingiuntivo non opposto, dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., poiché tale provvedimento costituisce titolo esecutivo idoneo a formare il giudicato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, l’inerzia dell’ente pubblico debitore integra i presupposti dell’art. 114 c.p.a. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo, fissa il termine per l’adempimento e, ricorrendone i presupposti, dispone la penalità di mora nonché la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

I creditori, unitamente ai difensori antistatari, hanno proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale ordinario, con il quale il Comune debitore era stato condannato al pagamento di una somma di denaro, oltre interessi e spese della procedura monitoria, con distrazione in favore dei procuratori.

Il decreto, non opposto, era divenuto definitivamente esecutivo. Notificato in forma esecutiva all’ente con invito al pagamento, non era stato onorato: di qui la domanda di declaratoria di inottemperanza, ordine di esecuzione, fissazione della penalità di mora, nomina di un commissario ad acta e condanna alle spese. L’Amministrazione intimata non si è costituita né ha documentato l’avvio del procedimento di pagamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Richiamando l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., il Tribunale afferma che il giudizio di ottemperanza può avere ad oggetto i decreti ingiuntivi non opposti, dichiarati esecutivi ai sensi dell’art. 647 c.p.c.: il titolo monitorio, una volta decorso il termine per l’opposizione, è idoneo a fondare l’azione esecutiva davanti al giudice amministrativo.

La verifica documentale conferma il quadro. Il decreto ingiuntivo è stato prodotto unitamente al decreto di esecutorietà e alla prova della notificazione in forma esecutiva all’ente. Consta che il titolo, con il decreto di definitiva esecutorietà, è stato ritualmente notificato a mezzo PEC, con invito al pagamento entro il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Decorso inutilmente quel termine, il Comune non ha provveduto né alla sorte capitale dovuta ai creditori sostanziali, né alle spese di lite liquidate con espressa distrazione in favore dei procuratori antistatari. Per il Tribunale sussistono dunque tutti i presupposti dell’art. 114 c.p.a. e il ricorso va accolto, con declaratoria dell’obbligo di conformarsi al titolo.

Il Collegio ordina il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Accoglie inoltre la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., come modificato dall’art. 1, comma 781, lett. a), l. n. 208/2015: l’inadempimento si è protratto senza giustificazione, i comportamenti imposti non presentano particolare complessità e l’ente non ha rappresentato ragioni ostative, sì che l’applicazione non determina un effetto manifestamente iniquo. La penalità è pari agli interessi legali sulla somma liquidata, per ogni giorno di ulteriore ritardo, dalla notificazione fino all’integrale pagamento.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale nomina fin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda su istanza di parte entro l’ulteriore termine di sessanta giorni; il compenso sarà liquidato con separato provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei difensori antistatari, insieme alla rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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