Diritto alla salute finanziariamente condizionato ma non eludibile nell’accreditamento sanitario (Cons. Stato n. 10288 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento pubblico dei posti letto aggiuntivi e della loro operatività, operato dagli enti istituzionalmente preposti alla programmazione e al contenimento della spesa sanitaria, è idoneo a generare nella struttura sanitaria un ragionevole affidamento nella copertura finanziaria delle prestazioni erogate. La programmazione sanitaria, pur finanziariamente condizionata, non può prescindere dal perseguimento della salute quale interesse pubblico generale e dalla tutela dell’inviolabile diritto alla salute del singolo ai sensi dell’art. 32 della Costituzione. Ne deriva che la remunerazione delle prestazioni rese deve tenere conto dei posti letto effettivamente autorizzati e riconosciuti, non potendo l’amministrazione invocare la mancanza di un autonomo atto di accreditamento quando l’operatività degli stessi risulti documentalmente accertata.

Il Fatto

La controversia riguarda il quantum della somma liquidata dal Presidente della Regione Lazio, quale Commissario ad acta per il Piano di rientro dai disavanzi sanitari, con decreto n. 75/2014, a favore di un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per le prestazioni rese nel 2007 nell’ambito di un progetto sperimentale di reinserimento del paziente post-comatoso.

La struttura ha impugnato il decreto commissariale perché il budget era stato calcolato su 320 posti letto anziché 325, avendo la delibera di Giunta n. 738/2004 e la determina dirigenziale n. 1376/2006 autorizzato l’attivazione di ulteriori cinque posti di day hospital. Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, riconoscendo la contraddittorietà tra i provvedimenti regionali e ordinando la rideterminazione del budget su 325 posti letto, con condanna agli interessi legali ma escludendo gli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002. La Regione ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

L’appellante sostiene che l’autorizzazione all’ampliamento non sarebbe sufficiente, mancando il successivo atto di accreditamento, e che la qualità di soggetto accreditato ex art. 8-quater del d.lgs. n. 502/1992 sarebbe condizione necessaria ma non sufficiente per la remunerazione, occorrendo una valutazione di coerenza con la programmazione e i vincoli di bilancio. Richiama la natura concessoria dell’accreditamento e il carattere finanziariamente condizionato del diritto alla salute.

Il Consiglio di Stato ricostruisce il quadro documentale e rileva che l’autorizzazione all’attivazione dei cinque posti aggiuntivi risulta accertata non solo dalla delibera di Giunta e dalla determina dirigenziale, ma anche dall’accordo contrattuale ex art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 stipulato per il 2005, che dà espressamente conto di complessivi 325 posti letto. La successiva produzione documentale riguarda esercizi diversi dal 2007 e non incide sulla pretesa.

La Corte osserva che il riconoscimento pubblico dei posti letto e della loro operatività è intervenuto proprio nell’ambito delle attività di programmazione e contenimento della spesa sanitaria. Tali attività, pur finanziariamente condizionate, non possono prescindere dal perseguimento della salute quale interesse pubblico generale e dal riconoscimento delle esigenze di tutela dell’art. 32 della Costituzione.

Su questa base il Collegio afferma che l’accreditamento degli ulteriori posti letto è avvenuto mediante atti idonei a generare nella struttura un ragionevole affidamento nella copertura finanziaria delle prestazioni. La sentenza di primo grado risulta quindi immune dai vizi dedotti e l’appello è respinto, con condanna della Regione alle spese del grado, liquidate in euro 5.000,00 oltre oneri, e compensazione quanto alle altre parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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