Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario su regolarizzazione contributiva (TAR Campania n. 943 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996 per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente all’assenza di prova dell’adempimento, legittima l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere nel termine di sessanta giorni e, in caso di ulteriore inottemperanza, nomina sin d’ora il commissario ad acta, disponendo la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
La ricorrente agisce in ottemperanza per l’attuazione della sentenza n. 294/2024 del Tribunale di Benevento, depositata il 20.3.2024 e passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla regolarizzazione contributiva in favore della stessa per un periodo di lavoro subordinato, oltre al pagamento delle spese di lite.
La ricorrente lamenta l’esito infruttuoso della notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Chiede pertanto la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità per l’eventuale ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale verifica il rispetto dei termini processuali, sia quello di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., sia quello di cui all’art. 87, comma 2, lett. d), e 3 del medesimo codice. La sentenza ottemperanda risulta notificata in forma esecutiva ai sensi degli artt. 479 cod. proc. civ. e 115 cod. proc. amm., con le modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, che ha eliminato la necessità di apposizione della formula esecutiva.
Accertato il decorso infruttuoso del termine dilatorio e l’assenza di prova dell’adempimento, il ricorso è accolto. Il Collegio ordina all’amministrazione di provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, al puntuale e integrale pagamento delle spettanze rivendicate.
In caso di ulteriore inottemperanza, viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento competente, con facoltà di delega a un funzionario tecnicamente idoneo. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è intrinsecamente obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne dell’amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 138/2015 e TAR Campania, Sez. VII, ord. n. 2039/2019. La penalità di mora è liquidata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.
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Nota della Redazione
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