Sanatoria occupazione ERP subordinata al disagio socio-economico (TAR Puglia n. 1469 del 20.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’assegnazione in sanatoria di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ai sensi dell’art. 20 della legge Regione Puglia n. 10/2014, costituisce una forma di assegnazione eccezionale, i cui requisiti non ammettono letture estensive né il richiamo a criteri indeterminati. Il requisito della condizione di disagio socio-economico e di necessità, di cui all’art. 20, comma 3, lett. b), della medesima legge regionale, deve essere riscontrato esclusivamente nelle criticità tipizzate dall’art. 1 della legge n. 9/2007 (persone ultrasessantacinquenni; malati terminali; portatori di handicap con invalidità non inferiore al 66%; figli fiscalmente a carico). La condizione di “giovane coppia”, pur se valorizzata dall’ente locale ai fini dell’assegnazione ordinaria in locazione semplice, non è contemplata dalla normativa sulla sanatoria e non può costituire titolo per l’assegnazione. Il requisito del disagio deve essere posseduto e autocertificato alla data di presentazione dell’istanza, oltre che da almeno tre anni prima dell’entrata in vigore della legge regionale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego del Comune di Canosa di Puglia alla sua domanda di assegnazione in sanatoria di un alloggio ERP, presentata ai sensi dell’art. 20 della legge Regione Puglia n. 10/2014. Riferiva di occupare l’immobile dal 2009, in luogo del padre, legittimo assegnatario, e di convivere con la compagna, poi divenuta coniuge. Chiedeva la sanatoria invocando la condizione di “giovane coppia”. Il Comune contestava la sussistenza dei requisiti normativi, mentre ARCA Puglia chiedeva di essere estromessa dal giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l’istanza di estromissione di ARCA Puglia, rilevando che l’ente pubblico strumentale della Regione aveva reso pareri qualificanti nell’istruttoria tecnico-amministrativa, contribuendo alla formazione del provvedimento finale e conservando, pertanto, un interesse a interloquire nel processo.
Nel merito, la sentenza ha disatteso i motivi di ricorso. I giudici hanno rammentato che la sanatoria dell’occupazione abusiva è una forma di assegnazione prevista in via eccezionale e che, pertanto, i relativi requisiti non consentono interpretazioni estensive. La delibera della Giunta regionale n. 990 del 2015 (modificata dalla delibera n. 1863/2016) ha tipizzato le criticità indicative del disagio socio-economico, richiamando l’art. 1 della legge n. 9/2007: persone ultrasessantacinquenni, malati terminali, portatori di handicap con invalidità del 66%, figli fiscalmente a carico.
Nel caso di specie, i servizi sociali del Comune avevano espresso parere negativo, ritenendo che la famiglia non versasse in alcuna delle situazioni tipizzate. Il Tribunale ha escluso che la condizione di “giovane coppia” possa essere equiparata alle predette criticità, essendo irrilevante che l’ente locale valorizzi tale condizione per l’assegnazione ordinaria, dove essa concorre solo all’attribuzione di punteggi in graduatoria. La difesa del ricorrente non ha nemmeno dimostrato che, alla stregua dei criteri ordinari, la sua posizione sarebbe stata utilmente collocata in graduatoria.
Il Collegio ha inoltre evidenziato la carenza del requisito di cui all’art. 20, comma 3, lett. e), legge reg. n. 10/2014 (impegno al pagamento dei canoni pregressi): pur avendo rateizzato il debito, il ricorrente si era reso nuovamente inadempiente, rendendo attuale la carenza del requisito. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità della controversia.
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Nota della Redazione
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