Chiusura di soffitta preesistente con infissi è intervento minore in edilizia libera (Cons. Stato n. 1029 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La mera apposizione di infissi e vetri, con porta finestra, a delimitazione di uno spazio di soffitta preesistente e ragionevolmente coevo alla realizzazione dell’edificio non integra un intervento di nuova costruzione né un ampliamento, ma un intervento minore riconducibile all’edilizia libera. L’ordine di demolizione presuppone la dimostrazione dell’avvenuta realizzazione di un volume o di una superficie utile in difformità dal titolo. L’Amministrazione non può fondare il provvedimento repressivo su una motivazione succinta che ometta di valutare gli elementi istruttori offerti dall’interessato in ordine all’epoca e alla consistenza dell’opera. Il giudice amministrativo, in presenza di documentazione catastale e del titolo di provenienza che attestino la preesistenza dello spazio, deve rilevare l’eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava davanti al TAR Toscana un’ordinanza con cui il Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Tutela dell’Ambiente aveva contestato la realizzazione, in un immobile del centro storico, di una tamponatura di loggia al piano sottotetto mediante infissi e vetri con porta finestra per l’accesso al terrazzo attiguo, ingiungendone la demolizione entro 90 giorni.

Il ricorrente sosteneva che la loggia era stata chiusa e dotata di infisso prima del 1958, senza necessità di SCIA o di titolo edilizio, circostanza già dedotta nelle osservazioni procedimentali. Il TAR respingeva il ricorso con sentenza in forma semplificata, rilevando che il locale non risultava dal condono ex lege n. 47/1985 e che il ricorrente non aveva assolto l’onere probatorio sull’epoca di realizzazione del manufatto. Avverso tale decisione è proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce l’oggetto della controversia: il Comune aveva ritenuto che le opere comportassero un non consentito incremento di volume e di superficie utile, e che, trattandosi di immobile nel centro storico, l’intervento, per essere legittimo in assenza di titolo, avrebbe dovuto risalire a epoca anteriore al 1942. L’appellante contestava l’applicabilità dell’art. 31 della legge n. 1150 del 1942, riferendosi la norma alle nuove costruzioni e agli ampliamenti, e non alla mera posa di un infisso a delimitazione di una soffitta preesistente.

Il Consiglio di Stato rileva che, secondo quanto acquisito agli atti, le opere consistono nell’aver ricavato un piccolo spazio per studio e palestra, tramite la sola installazione di infissi e vetri con porta finestra, utilizzando uno spazio utile già esistente all’interno dell’edificio fin dalla sua realizzazione, in quanto riferito a elementi strutturali di sostegno della copertura.

La Corte ritiene che consistenti elementi in atti supportino la tesi di una soffitta chiusa e non di un loggiato aperto e poi chiuso, richiamando il titolo di provenienza e la certificazione catastale. Ne trae la qualificazione dell’intervento come “minore”, interno all’edificio e oggi riconducibile all’edilizia libera, consistente nella mera apposizione di un infisso in legno e vetro e mirante a una migliore utilizzazione di uno spazio preesistente e ragionevolmente coevo alla risalente realizzazione dell’edificio.

Su queste basi il Collegio dichiara fondati i motivi d’appello relativi alla mancata valutazione, nella succinta motivazione della sentenza in forma semplificata, delle censure di primo grado concernenti l’inadeguata istruttoria e l’erronea valutazione dei presupposti, che non consentivano l’adozione di un ordine di demolizione. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza impugnata, accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento degli atti ivi impugnati. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza, liquidate in euro 3.000,00 per ciascun grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *