Astreinte contro la P.A. inadempiente escluse per crisi della finanza pubblica (TAR Veneto n. 1054 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è istituto astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente, ma non è dovuto in via automatica il suo riconoscimento. Spetta al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale nel verificare la sussistenza dei presupposti applicativi e nel graduare l’importo. La crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico costituiscono ragioni ostative che, in concreto, giustificano il rigetto della domanda di astreinte. Tali ragioni possono essere valutate anche alla stregua di fatti notori, ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il Fatto
Il ricorrente aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, con la sentenza n. 124/2025 pubblicata il 20.02.2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della retribuzione professionale docenti per il servizio prestato nel periodo 2020-2021, oltre a rivalutazione e interessi. La pronuncia era divenuta esecutiva e notificata all’Amministrazione.
Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Veneto, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e, ulteriormente, al pagamento della penalità di mora. Il Ministero, regolarmente citato, non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato le condizioni dell’azione esecutiva, ritenendo soddisfatti i presupposti dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997: la sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed era stata notificata all’Amministrazione.
Nel merito il ricorso è stato dichiarato fondato. L’inadempimento non era contestato e l’Amministrazione intimata è stata condannata a dare esecuzione alla sentenza, provvedendo alla liquidazione e alla corresponsione delle somme indicate. Decorso inutilmente il termine, agli incombenti avrebbe provveduto un Commissario ad acta, nominato nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di subdelega ed ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si sarebbe data luogo alla liquidazione di alcun compenso al Commissario.
La parte più rilevante riguarda la domanda di astreinte. Il TAR ha richiamato l’indirizzo del Consiglio di Stato, che non pone preclusioni astratte all’istituto, ma valorizza le peculiari condizioni del debitore pubblico e l’esigenza di evitare sanzioni eccessivamente afflittive. Il richiamo è alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria Cons. St., A.P., n. 15/2014, secondo cui spetta al giudice dell’ottemperanza, con ampio potere discrezionale, verificare se le circostanze addotte dal debitore pubblico neghino la sanzione o ne mitighino l’importo.
Su questa base il Collegio ha ritenuto che, nella specie, la crisi della finanza pubblica e l’ammontare del debito pubblico integrassero ragioni ostative idonee a giustificare la mancata condanna al pagamento della penalità, richiamando le pronunce TAR Lazio, sez. III, n. 9022/2018, TAR Lazio, sez. II, n. 3101/2018 e TAR Campania, sez. VII, n. 3836/2018. Tali ragioni, come già osservato dal TAR Lazio nella sentenza n. 3101/2018, assumono rilievo quali fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. La domanda di astreinte è stata pertanto respinta. Le spese di lite sono state liquidate e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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