Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro è dovere d’ufficio della PA (TAR Puglia n. 1029 del 11.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza previsto dall’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm. è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e resta circoscritto alla stretta esecuzione del giudicato. Esso è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, attesa la diversità ontologica delle due azioni. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione destinataria, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari. Il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, opera quale condizione dell’azione esecutiva verso l’amministrazione debitrice di somme di denaro.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Foggia – Sezione Lavoro n. 2850/2023, con cui era stato accertato il suo diritto a percepire la Retribuzione Professionale Docenti per le ore di supplenza svolte, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute, oltre interessi.
Il titolo è stato notificato ai fini esecutivi al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non essendo intervenuto l’adempimento, la ricorrente ha proposto ricorso di ottemperanza. L’amministrazione si è costituita con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha qualificato l’azione ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lettera c), cod. proc. amm., che consente l’ottemperanza per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Il perimetro del giudizio è stato delineato in termini rigorosi: esso è limitato alla stretta esecuzione del decisum e resta estranea la cognizione di ogni altra domanda correlata al giudicato.
Il Tribunale ha escluso ogni interferenza con l’esecuzione civile, sottolineando la totale diversità ontologica dei due strumenti. Ha poi affermato che l’esecuzione dell’ordine giudiziale integra un inderogabile dovere d’ufficio per l’amministrazione e per i suoi funzionari.
Quanto ai presupposti, la Corte ha verificato la valenza di cosa giudicata della sentenza del giudice del lavoro, attestata in data 24 settembre 2024, e la sua notificazione in copia conforme ai fini esecutivi. Ha quindi ritenuto integrata la condizione dell’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996: l’azione esecutiva verso l’amministrazione debitrice di somme non può iniziarsi prima dell’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo.
Accertata la persistente inottemperanza e l’assenza di prova dell’adempimento, il ricorso è stato accolto. È stato ordinato al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il Prefetto di Foggia, con facoltà di delega, per l’integrale esecuzione in luogo e vece dell’amministrazione entro un ulteriore termine di trenta giorni. Le spese sono state liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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